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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la misura cautelare (inizialmente custodia in carcere, poi sostituita con arresti domiciliari) per la contestata partecipazione all'importazione di oltre 400 kg di cocaina (capo F), nonché la configurazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente eccepiva insufficienza e indeterminatezza della gravità indiziaria, l'eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'Ambrosio, la genericità delle intercettazioni richiamate (in particolare la conversazione n. 724) e l'illegittimità di trarre deduzioni operative dal solo vincolo familiare con il padre, notorio esponente di una cosca.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame si fosse correttamente attenuto alle indicazioni della precedente sentenza di annullamento con rinvio, fornendo una motivazione logica e coerente che valutava congiuntamente le dichiarazioni del collaboratore e i riscontri investigativi (osservazioni/controlli in porto, intercettazioni, precedente sentenza che attesta la caratura criminale del padre, controllo della Polizia Stradale con la presenza dei soggetti indicati). La Corte ha confermato che la presenza accertata del ricorrente in punti e tempi rilevanti, la corrispondenza dei mezzi e la frequentazione con i coindagati costituivano riscontri idonei, a livello di gravità indiziaria, a sostenere l'addebito e l'elemento di agevolazione mafiosa; inoltre ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità della Cassazione (controllo della congruenza e dell'assenza di illogicità della motivazione senza riesame libero dei fatti).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella rubrica come riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato il contributo causale del ricorrente nell'ottica del concorso, anche attraverso la sua presenza nei luoghi rilevanti.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Citando la normativa nel contesto della rubrica; la decisione non modifica la portata della norma ma la considera nel quadro della gravità indiziaria complessiva.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante di agevolazione mafiosa può essere accertata, in sede cautelare, quando la valutazione unitaria delle dichiarazioni del collaboratore e dei riscontri oggettivi dimostra apporto causale e consapevolezza: il vincolo familiare non è decisivo di per sé, ma può concorrere alla valutazione se supportato da elementi probatori.

  • art. 73, comma 1-bis, D.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sulla disciplina degli stupefacenti richiamata per la qualificazione dell'illecito; utilizzata nella rubrica dell'imputazione, senza specifiche interpretazioni innovative da parte della Corte.

  • art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti legate al traffico internazionale di stupefacenti; considerata come fattore nel quadro accusatorio complessivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente nelle censure; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione formale rilevante ed ha prevalso il controllo sulla sufficienza motivazionale del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto del mezzo di impugnazione: la Corte ha applicato i limiti dell'impugnazione per censurare l'eventuale violazione di legge, ma ha ricordato i confini del sindacato di legittimità (esame della motivazione e dell'assenza di illogicità).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la sintesi dei motivi di ricorso; citato per la conformazione formale dell'atto, senza rilievo sostanziale sulla decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato a verificare l'adeguatezza e la coerenza della motivazione del giudice del riesame, non a rinnovare la valutazione probatoria: non è consentito un riesame libero dei fatti.
  • La testimonianza di un collaboratore di giustizia può sorreggere una misura cautelare se è supportata da riscontri oggettivi (intercettazioni, controlli di polizia, sentenze pregresse, presenza fisica degli indagati/incongruenze temporali), valutati unitariamente.
  • La presenza accertata del sospetto sul luogo e nel tempo dell'evento rilevante può integrare, se congruamente collegata ad altri elementi, un apporto causale ai fini del concorso nel reato; tuttavia la sola presenza, senza riscontri, è debole come prova.
  • Il vincolo familiare con un esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa non legittima automaticamente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1: occorre dimostrare collegamento funzionale e consapevolezza, ma la parentela può assumere rilievo probatorio se inserita in un quadro di riscontri concreti.
  • Ai fini della misura cautelare è essenziale un apprezzamento complessivo e circostanziato degli indizi, con spiegazione razionale del nesso tra gli elementi acquisiti e la gravità indiziaria invocata; motivazioni vaghe o meramente assertive possono essere rimesse in discussione.

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