Cassazione Penale, Sentenza n. 38296/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava in primo luogo l'erronea applicazione dell'art. 56 c.p. in riferimento all'art. 133 c.p. e la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato la pena base di mesi 6 ritenendo il reato consumato. Si deduceva che la Corte aveva utilizzato i limiti edittali del reato consumato anzichè quelli del reato tentato (che prevedono una diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi). Inoltre si censurava l'esclusione della sostituzione della pena detentiva breve per omissione dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 2, c.p.p., che avrebbe impedito all'imputato di prestare assenso alla sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per vizio consistente nell'avere la Corte d'appello fatto riferimento ai limiti del reato consumato e non a quelli del reato tentato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità dell'imputato (art. 624 c.p.p.). Le altre doglianze sono assorbite dalla decisione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul tentativo: la pena del reato consumato deve essere diminuita da un terzo a due terzi per calcolare correttamente la forbice edittale del reato tentato; la Corte d'appello non ha applicato correttamente tale principio.
Richiamato in riferimento ai criteri di determinazione della pena e alla congruità della pena base; la Corte d'appello ha motivato la congruità con parametri errati (limiti del reato consumato).
Norma sostanziale del delitto di furto, richiamata nella qualificazione del reato (tentato furto aggravato in combinazione con l'art. 625 n.2).
Aggravante specifica richiamata nella contestazione del reato e considerata nel calcolo della pena.
Richiamato dalla Cassazione per dichiarare irrevocabile la pronuncia di responsabilità: la questione di merito sulla responsabilità non è riaperta, salvo il nuovo giudizio limitato al trattamento sanzionatorio.
art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che impone l'avviso al condannato sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve; la sua omissione è stata dedotta in ricorso come vizio che avrebbe impedito al condannato di consentire alla sostituzione.
Massime di principio
- Quando il fatto è configurato come tentativo, il giudice deve applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 56 c.p. (diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi) per definire la forbice edittale: usare i limiti del reato consumato è vizio che può giustificare l'annullamento della parte sanzionatoria.
- La Cassazione, se accoglie un motivo relativo al trattamento sanzionatorio, può annullare solo quella parte della sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sulla pena, lasciando spesso definitiva la declaratoria di responsabilità.
- L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 2 c.p.p. può incidere sulla possibilità di sostituire una pena detentiva breve; tale vizio va contestato tempestivamente e può giustificare rimedi correttivi se influisce sulla concreta possibilità di ottenere la sostituzione.
- Nelle richieste difensive è utile indicare espressamente il parametro auspicato per la determinazione della pena (es. minimo edittale o misura prossima al minimo) e motivare il riconoscimento delle attenuanti generiche per evitare che il giudice adotti parametri inadeguati.
- Se il giudice ritiene equivalenti attenuanti e circostanze aggravanti o recidiva, la decisione su tale equivalenza deve essere esplicitamente motivata e il suo effetto sulla pena base deve essere chiaramente calcolato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38292/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38298/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38300/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38301/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →