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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38292/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 23/03/2017 - 19/07/2021, conseguente a misure cautelari detentive disposte nell'ambito del procedimento n. 4400/2014 R.G.N.R., in cui Bellocco era imputato per delitti connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990). Le misure si fondavano, in parte, su intercettazioni ambientali che avrebbero individuato un "Michele" come finanziatore di un acquisto di cocaina; i giudici di merito (GUP e Corte d'appello) avevano poi pronunciato decisioni divergenti in primo grado (condanna) e in appello (assoluzione). Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato elementi privi di specificità e ha travisato le prove identificando indebitamente il "Michele" nelle intercettazioni, mentre in sede difensiva era sempre negata la corrispondenza personale con il nome intercettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice di legittimità ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante e autonoma degli elementi probatori per stabilire se il richiedente abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che le intercettazioni, valorizzate insieme ai consolidati rapporti familiari e alle precedenti vicende giudiziarie dei soggetti coinvolti, rendessero credibile l'identificazione del "Michele" con il ricorrente e che la condotta attribuita fosse eziologicamente rilevante rispetto alla misura cautelare. Le censure dell'odierno ricorrente erano, secondo la Cassazione, istanze di rinnovata valutazione del merito non ammissibili nella sede di riparazione; pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (art. 616 c.p.p.). Non sono state liquidate spese a favore del Ministero resistente in quanto non ha fornito un contributo processuale rilevante nella fase di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    Norme sostanziali che definivano le imputazioni a carico del ricorrente (traffico, importazione e aggravanti). Sono state richiamate come titolo di accusa ma non come criterio decisivo per la valutazione della riparazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 314 c.p.p.; art. 616 c.p.p.

    L'art. 314 c.p.p. è stato interpretato per stabilire che la colpa grave o il dolo, ostativi all'indennizzo, possono consistere in comportamenti che hanno creato l'apparenza di responsabilità penale anche se non costituiscono autonomamente reato. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per la condanna alle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante e autonoma: non è richiesta la prova di un reato, bensì che la condotta del richiedente abbia creato l'apparenza della commissione del fatto che ha indotto la misura cautelare.
  • Condotte extraprocedimentali o dichiarazioni rese dall'imputato, nonché le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo se motivatamente ritenute oggettivamente idonee a far sorgere l'apparenza di colpevolezza.
  • La mera assoluzione o la successiva pronuncia favorevole non determinano automaticamente il diritto alla riparazione: occorre valutare se, alla stregua degli elementi disponibili all'epoca della misura, il comportamento del detenuto avesse contribuito a creare la giustificazione apparente per la custodia cautelare.
  • Contestazioni sull'interpretazione di intercettazioni o sull'identificazione personale, se si risolvono in richieste di rivalutazione del merito, sono in genere non decisive davanti al giudice della riparazione se i giudici di merito hanno dato valutazioni congruenti e non manifestamente illogiche.
  • Per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare, con argomentazione probante, l'assenza di qualsiasi comportamento rilevante che possa essere stato causa o concausa della misura cautelare; la prova di mere alternative interpretative spesso non è sufficiente.

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