Cassazione Penale, Sentenza n. 38300/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'omessa comunicazione del rinvio dell'udienza d'appello celebrata con rito cartolare (prima fissata per il 01/10/2024 e rinviata d'ufficio al 11/02/2025 per carico del ruolo) al difensore e all'imputato detenuto; tale omissione avrebbe precluso la possibilità per il difensore di chiedere la trattazione orale, di depositare ulteriori memorie o di formulare istanza di concordato (art. 599-bis c.p.p.), e per l'imputato di manifestare la volontà di comparire, determinando una lesione del diritto di difesa. In secondo luogo il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), alla luce del modesto valore della cosa sottratta e delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa comunicazione del rinvio in un giudizio d'appello cartolare configura una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c.) relativa alla inosservanza delle disposizioni sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (art. 180 c.p.p.). La Corte ha sottolineato che, in presenza di rinvio d'ufficio disposto prima della trattazione sostanziale, i termini per chiedere la trattazione orale o compiere atti difensivi devono essere calcolati rispetto alla data effettiva di celebrazione e non rispetto alla data originaria. Per la decisività di questo profilo la Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Esito: annullamento della sentenza impugnata; atti trasmessi alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La nullità per inosservanza delle disposizioni sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato è una nullità di ordine generale a regime intermedio: può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo quando pregiudichi il diritto di difesa.
Stabilisce il termine entro il quale possono essere dedotte le nullità di ordine generale a regime intermedio (fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo).
Norme sulle nullità formali ed essenziali; richiamata nella struttura dell'impugnazione delle nullità procedurali che incidono sui diritti difensivi.
Norma sulla sanatoria delle nullità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la nullità non fosse stata sanata considerata la natura cartolare del rito e l'effettivo pregiudizio al contraddittorio.
art. 23-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176)
La richiesta di trattazione orale deve essere formulata entro un termine perentorio (15 giorni) riferito all'udienza nella quale il processo sarà effettivamente trattato; pertanto, se l'udienza viene rinviata d'ufficio prima della trattazione, i termini devono essere calcolati rispetto alla nuova data, a tutela del diritto di difesa.
Consente il concordato in appello: l'omessa comunicazione del rinvio ha impedito di proporre tale istanza nei termini utili, costituendo uno degli aspetti del pregiudizio difensivo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. È stato invocato dal ricorrente, ma la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dalla decisione sull'omessa comunicazione.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di trattare il ricorso in forma cartolare; la sentenza analizza le conseguenze processuali specifiche del rito cartolare quando il rinvio è disposto d'ufficio senza comunicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare, l'omessa comunicazione ai difensori e all'imputato del rinvio d'ufficio costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio se pregiudica il diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c.). Tale nullità può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (art. 180 c.p.p.).
- I termini per chiedere la trattazione orale o per compiere atti difensivi riferiti all'udienza di trattazione vanno calcolati rispetto alla data in cui il processo sarà effettivamente celebrato (data di rinvio), non rispetto alla data originaria fissata e poi rinviata, se il rinvio è disposto prima dell'apertura della trattazione.
- Quando la mancata comunicazione del rinvio impedisce l'esercizio di facoltà difensive rilevanti (es. richiesta di trattazione orale, deposito di memorie, istanza di concordato), la nullità non si considera sanata e può condurre all'annullamento della sentenza impugnata.
- In presenza di tale omissione il difensore deve eccepire tempestivamente la nullità; se la nullità è decisiva, essa può assorbire altri motivi di ricorso sostanziali (es. valutazioni sulla causa di non punibilità).
- Prassi consigliata per le parti: monitorare le comunicazioni di cancelleria, richiedere certificazioni di notifica del rinvio e, in caso di mancata comunicazione, segnalare immediatamente il pregiudizio al proprio difensore per esperire i rimedi processuali (eccezione in appello o ricorso per cassazione se nei termini).
- Per il giudice: se il rinvio è disposto d'ufficio prima della trattazione sostanziale, è necessario assicurare la tempestiva comunicazione alle parti per non comprimere il diritto di difesa; l'omessa comunicazione può rendere vani gli effetti del rito cartolare e giustificare l'annullamento.
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