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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38298/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione delle norme del codice della strada (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30/4/1992 n. 285) in quanto la sentenza del Tribunale di Brescia, pur avendo dichiarato la responsabilità dell'imputato per le due contravvenzioni, non ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha erroneamente rimesso al Prefetto la valutazione circa l'irrogazione di dette misure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, trattandosi di più violazioni del codice della strada che comportano la stessa sanzione accessoria (sospensione della patente da sei mesi a due anni), il giudice penale deve operare il cumulo materiale delle singole sospensioni; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e ha rinviato il processo al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 7

    La norma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (durata compresa tra sei mesi e due anni) per la specifica contravvenzione; la Corte ne ha ritenuto dovuta e suscettibile di cumulo con analoga sanzione per altra violazione.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 187, comma 8

    Anche questa norma prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria; la Corte ha stabilito che, in caso di più violazioni che comportano la stessa sospensione, le durate si sommano (cumulo materiale).

  • codice penale, art. 81

    La Corte ha richiamato l'inapplicabilità dell'art. 81 c.p. (concorrente di reati ai fini della determinazione della pena) alla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie previste per reati del codice della strada, escludendo che esse possano essere trattate secondo le regole di continuazione o concorso penalistico per attenuare l'effetto cumulo.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    Richiamata per escludere la sua applicabilità: la disciplina dell'art. 8 L. 689/1981 riguarda le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie irrogate con sentenza penale, per le quali non opera la riduzione prevista da quella norma.

  • codice di procedura penale, art. 624

    La Corte ha invocato l'art. 624 c.p.p. per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla declaratoria di responsabilità, nonostante l'annullamento limitato alla mancata applicazione dell'accessorio.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.3, n. 42993/2010; Sez.4, n.20990/2016; Sez.4, n.6912/2021)

    Consolidato orientamento secondo cui, per violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della stessa sanzione amministrativa accessoria, il giudice deve procedere al cumulo materiale delle sanzioni accessorie e non può applicare regole di coordinamento proprie del diritto penale mirate a ridurre l'afflittività.

Massime di principio

  • Quando il giudice penale condanna per più illeciti stradali che prevedono la stessa sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente), deve applicare il cumulo materiale delle durate previste per ciascun illecito, determinando la durata complessiva della sospensione.
  • Le sanzioni amministrative accessorie collegate a reati del codice della strada devono essere disposte dal giudice nella sentenza penale; il rinvio indiscriminato al Prefetto è errato e suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • Non è possibile utilizzare le regole penalistiche di attenuazione (es. art. 81 c.p. o riduzioni ex L. 689/1981) per limitare il cumulo delle sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada.
  • Se la Corte di legittimità annulla parzialmente la sentenza per omissione nella applicazione di accessori, può disporre il rinvio per nuovo esame solo su quel punto, mantenendo irrevocabile la dichiarazione di responsabilità già accertata.
  • In casi analoghi, il difensore e il pubblico ministero devono porre attenzione sia alla determinazione della pena principale sia all'esplicita applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nella motivazione della sentenza.

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