Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di restituzione in termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per proporre opposizione a decreto penale di condanna notificato il 14/05/2025 al difensore domiciliatario. La ricorrente ha riferito di aver appreso del decreto solo il 04/06/2025 perché la precedente nomina del difensore era stata effettuata su indicazione del suo ex compagno con cui aveva interrotto ogni rapporto e non aveva mai preso contatti con quel difensore; ha prodotto una e-mail del precedente difensore del 04/06/2025 attestante l'assenza di contatti e l'impossibilità di proporre opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta fosse priva di adeguata motivazione e che il giudice non avesse svolto le necessarie verifiche circa l'effettiva conoscenza del decreto. La Corte ha ricordato che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 21/02/2005 n.17 (conv. in L. 22/04/2005 n.60) all'art. 175 c.p.p., sussiste una presunzione iuris tantum di non conoscenza quando la notifica non è avvenuta a mani dell'interessato, gravando sul giudice l'onere di reperire negli atti la prova contraria o comunque di accertare l'effettiva conoscenza e, se necessario, di usare i poteri istruttori. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    L'art. 175, nella versione successiva al D.L. 21/02/2005 n.17 conv. L. 22/04/2005 n.60, comporta una presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento quando la notifica non è avvenuta a mani dell'interessato; sposta quindi sull'organo giudicante l'onere di verificare dagli atti l'eventuale conoscenza effettiva o di attivare poteri istruttori per accertarla.

  • D.L. 21/02/2005 n.17 (conv. L. 22/04/2005 n.60)

    Ha modificato l'art. 175 c.p.p. conformemente agli indirizzi della CEDU (sent. Sejdovic), introducendo la presunzione iuris tantum di non conoscenza e imponendo al giudice l'onere di verificare la reale conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che consentono il ricorso per cassazione per violazione di legge (lett. b) e per omessa o manifesta illogicità della motivazione (lett. e); la Corte le ha ritenute applicabili per censurare il mancato esame delle allegazioni sulla mancata conoscenza e la motivazione apparente del GIP.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma correlata ai criteri di valutazione della motivazione e della decisione del giudice, utile a contestare la motivazione "ictu oculi" e non argomentata.

  • Sentenza CEDU Sejdovic

    Giurisprudenza europea che ha spinto la modifica legislativa: richiede che lo Stato garantisca effettive garanzie sulla conoscenza degli atti processuali e che non possa bastare la mera regolarità formale della notifica per ritenere provata la conoscenza.

Massime di principio

  • La regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non costituisce di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'atto; se il destinatario allega la mancata conoscenza, il giudice deve verificarne la fondatezza.
  • Dopo il D.L. 21/02/2005 n.17 la presunzione iuris tantum di non conoscenza grava il giudice dell'onere di reperire negli atti elementi contrari o di attivare i poteri istruttori per accertare l'effettiva conoscenza.
  • Il rigetto di una istanza di restituzione in termine basato su motivazione generica o meramente formale è censurabile per vizio di motivazione (omessa o illogica motivazione) e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • In situazioni analoghe è utile produrre subito prove documentali (es. e-mail del difensore, dichiarazioni sull'assenza di contatti, attestazioni di mancata comunicazione) e chiedere espressamente al giudice accertamenti istruttori (richiesta di estratti di ricezione, verifiche sulla residenza/domicilio, audizione del difensore domiciliatario).
  • Il giudice, davanti all'allegazione di mancata conoscenza, deve valutare se il destinatario abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato all'impugnazione o se invece la mancata conoscenza sia effettiva; in presenza di dubbi deve disporre accertamenti e non pronunciarsi sommariamente sul rigetto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.