Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione in termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per proporre opposizione a decreto penale di condanna notificato il 14/05/2025 al difensore domiciliatario. La ricorrente ha riferito di aver appreso del decreto solo il 04/06/2025 perché la precedente nomina del difensore era stata effettuata su indicazione del suo ex compagno con cui aveva interrotto ogni rapporto e non aveva mai preso contatti con quel difensore; ha prodotto una e-mail del precedente difensore del 04/06/2025 attestante l'assenza di contatti e l'impossibilità di proporre opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta fosse priva di adeguata motivazione e che il giudice non avesse svolto le necessarie verifiche circa l'effettiva conoscenza del decreto. La Corte ha ricordato che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 21/02/2005 n.17 (conv. in L. 22/04/2005 n.60) all'art. 175 c.p.p., sussiste una presunzione iuris tantum di non conoscenza quando la notifica non è avvenuta a mani dell'interessato, gravando sul giudice l'onere di reperire negli atti la prova contraria o comunque di accertare l'effettiva conoscenza e, se necessario, di usare i poteri istruttori. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
L'art. 175, nella versione successiva al D.L. 21/02/2005 n.17 conv. L. 22/04/2005 n.60, comporta una presunzione iuris tantum di non conoscenza del procedimento quando la notifica non è avvenuta a mani dell'interessato; sposta quindi sull'organo giudicante l'onere di verificare dagli atti l'eventuale conoscenza effettiva o di attivare poteri istruttori per accertarla.
D.L. 21/02/2005 n.17 (conv. L. 22/04/2005 n.60)
Ha modificato l'art. 175 c.p.p. conformemente agli indirizzi della CEDU (sent. Sejdovic), introducendo la presunzione iuris tantum di non conoscenza e imponendo al giudice l'onere di verificare la reale conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che consentono il ricorso per cassazione per violazione di legge (lett. b) e per omessa o manifesta illogicità della motivazione (lett. e); la Corte le ha ritenute applicabili per censurare il mancato esame delle allegazioni sulla mancata conoscenza e la motivazione apparente del GIP.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come norma correlata ai criteri di valutazione della motivazione e della decisione del giudice, utile a contestare la motivazione "ictu oculi" e non argomentata.
Sentenza CEDU Sejdovic
Giurisprudenza europea che ha spinto la modifica legislativa: richiede che lo Stato garantisca effettive garanzie sulla conoscenza degli atti processuali e che non possa bastare la mera regolarità formale della notifica per ritenere provata la conoscenza.
Massime di principio
- La regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non costituisce di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'atto; se il destinatario allega la mancata conoscenza, il giudice deve verificarne la fondatezza.
- Dopo il D.L. 21/02/2005 n.17 la presunzione iuris tantum di non conoscenza grava il giudice dell'onere di reperire negli atti elementi contrari o di attivare i poteri istruttori per accertare l'effettiva conoscenza.
- Il rigetto di una istanza di restituzione in termine basato su motivazione generica o meramente formale è censurabile per vizio di motivazione (omessa o illogica motivazione) e può determinare l'annullamento con rinvio.
- In situazioni analoghe è utile produrre subito prove documentali (es. e-mail del difensore, dichiarazioni sull'assenza di contatti, attestazioni di mancata comunicazione) e chiedere espressamente al giudice accertamenti istruttori (richiesta di estratti di ricezione, verifiche sulla residenza/domicilio, audizione del difensore domiciliatario).
- Il giudice, davanti all'allegazione di mancata conoscenza, deve valutare se il destinatario abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato all'impugnazione o se invece la mancata conoscenza sia effettiva; in presenza di dubbi deve disporre accertamenti e non pronunciarsi sommariamente sul rigetto.
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