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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22364/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente era stato ammesso al passivo di un fallimento per un credito professionale: una quota in privilegio era stata soddisfatta nel primo riparto, mentre il residuo credito chirografario era stato soddisfatto solo in minima parte dopo molti anni. Ritenendo eccessiva la durata della procedura fallimentare, aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 davanti alla Corte d'appello. Il giudice monocratico aveva rigettato la domanda, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del danno per irrisorietà della pretesa. L'opposizione era stata a sua volta respinta con motivazione ritenuta meramente apparente. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) nullità/omessa motivazione dell'ordinanza per mancato confronto con le censure svolte in opposizione; 2) violazione della disciplina Pinto sulla durata ragionevole e sulla presunzione di danno per pretesa irrisoria; 3) e 4) erronea determinazione del credito rilevante ai fini della soglia di irrisorietà per mancata considerazione di rivalutazione e interessi; 5) questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la presunzione di insussistenza del danno in caso di pretesa irrisoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello si era limitata ad affermare la mancanza di censure senza confrontarsi con le effettive ragioni dedotte nell'opposizione, con conseguente motivazione solo apparente e violazione del minimo costituzionale di cui all'art. 132 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che il motivo era impropriamente formulato in mancanza di un fatto storico decisivo omesso; la censura rilevante è stata trattata come deduzione di nullità per motivazione apparente

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; è nulla la decisione che non si confronti con le censure effettivamente proposte e si limiti a formule apodittiche

  • art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001

    individua il presupposto del ritardo nella definizione della procedura fallimentare ai fini dell'equa riparazione

  • art. 2, comma 2 sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    prevede una presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale in caso di pretesa irrisoria; nel caso concreto la sua applicazione è censurata dal ricorrente ma la Corte non decide nel merito perché assorbe la questione

  • art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    non esclude l'indennizzo per il creditore insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto solo perché il credito era chirografario o difficilmente soddisfacibile; la posizione non è assimilabile a pretese originariamente o sopravvenutamente infondate

  • art. 2 bis, L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente come parametro minimo liquidatorio per sostenere che la posta in gioco non fosse irrisoria

  • art. 10 c.p.c.

    invocato dal ricorrente con riferimento alla determinazione del valore della causa/credito

  • art. 1282 c.c.

    invocato dal ricorrente per il computo degli interessi legali sul credito

  • art. 4 Cost.

    richiamato dal ricorrente in chiave di tutela del lavoro e dei crediti da prestazione professionale

  • art. 35 Cost.

    richiamato dal ricorrente in chiave di tutela del lavoro

  • art. 11 Cost.

    invocato per il parametro di conformità alla CEDU

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato per il parametro di conformità alla CEDU

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale dell'equa riparazione

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale di effettività della tutela

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, il giudice deve confrontarsi in modo specifico con le censure dedotte dall'opponente; una motivazione che si limiti ad affermare apoditticamente l'assenza di critiche alla decisione impugnata è meramente apparente e integra nullità per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
  • L'ammissione del creditore al passivo fallimentare è indice positivo della fondatezza della pretesa e, una volta accertata l'irragionevole durata della procedura, consente in via ordinaria il riconoscimento del danno non patrimoniale, salvo circostanze concrete che lo escludano positivamente.
  • La presunzione di insussistenza del danno per irrisorietà della pretesa non può essere applicata in modo astratto o automatico, ma richiede una valutazione concreta della posta in gioco nel giudizio presupposto.
  • Il creditore insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per incapienza dell'attivo non è equiparabile al soggetto che agisce con domande originariamente o sopravvenutamente infondate, sicché la regola di esclusione dell'indennizzo per consapevolezza dell'infondatezza non si estende automaticamente a tale posizione.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbente, restano assorbite le ulteriori censure che investono questioni dipendenti o comunque non più decisive ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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