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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13764/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il solo reato di detenzione di sostanza stupefacente e dichiarato estinto per prescrizione un diverso reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, confermando inoltre confisca, distruzione della sostanza ed espulsione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non lo avesse assolto pur in presenza di un solo indizio, richiamando l'art. 192, comma 2, c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione ex art. 157 c.p. Ha poi insistito con memoria per l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato un complessivo quadro indiziario idoneo a ricondurre esclusivamente all'imputato la detenzione dello stupefacente nascosto nella sua stanza e nel suo armadio. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché relativo a una violazione di legge non dedotta in appello, trattandosi di questione non proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o aspecifiche che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata e non svolgano una vera critica argomentata alla ratio decidendi.
  • Quando la decisione di merito valorizza un compendio indiziario complessivo, la deduzione di violazione dei criteri di valutazione della prova non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti.
  • La qualificazione del fatto in un'ipotesi più lieve di reato deve essere devoluta nei gradi di merito; non può essere dedotta per la prima volta in cassazione come violazione di legge, salvo i casi espressamente consentiti dall'ordinamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, salvo le eccezioni previste dalla legge per le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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