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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23623/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari confinanti. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado la condanna delle controparti all'arretramento di un fabbricato rispetto al confine, alla rimozione di una veduta ritenuta illegittima, allo spostamento di alcuni impianti a distanza legale e alla rimozione delle infiltrazioni con risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d'appello ha dichiarato la nullità parziale della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio verso un comproprietario e ha rigettato nel resto le pretese attoree. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e delle N.T.A. del PRG, sostenendo che il muro non fosse un muro di cinta ma di contenimento e quindi non potesse essere arretrato; 2) violazione dell'art. 873 c.c. e delle N.T.A., contestando la qualificazione dell'autorimessa come manufatto non totalmente interrato; 3) violazione dell'art. 889 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la parziale eliminazione dell'impianto idrico e la relativa consulenza tecnica; 4) censura sulle spese, sostenendo che dovessero essere compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure. Le prime tre doglianze miravano infatti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte ha richiamato l'accertamento della Corte d'appello, secondo cui il muro aveva in parte funzione di contenimento e in parte di cinta, l'autorimessa sporgeva dal piano di campagna e dunque non era totalmente interrata, e l'impianto idrico non era in uso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 889 c.c. La quarta censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché il giudice di merito aveva applicato il principio della soccombenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come parametro sulle distanze legali tra costruzioni e rispetto del confine; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto sulla natura del manufatto e del muro.

  • art. 878 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del muro come muro di cinta; la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui il muro era in parte di contenimento e in parte di cinta.

  • art. 889 c.c.

    la norma è applicabile solo a tubi o condotte idonei a veicolare un flusso continuo di sostanze liquide o gassose; se l'impianto non è in uso o non è idoneo a tale funzione, la presunzione di pericolosità non opera e va provato il danno concreto.

  • art. 24 N.T.A. del P.R.G.

    invocato dai ricorrenti come disciplina urbanistica locale sulle distanze; la sua applicazione concreta è stata ricondotta agli accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale con declaratoria di inammissibilità.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    base procedurale della proposta di definizione in camera di consiglio condivisa dal Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche, perché l'apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito.
  • La qualificazione di un manufatto ai fini delle distanze legali dipende da accertamenti di fatto sulla sua concreta struttura e funzione; se la Corte territoriale motiva su tali elementi, la censura che ne chieda un diverso apprezzamento è inammissibile.
  • L'art. 889 c.c. presuppone tubi o condotte idonei a convogliare un flusso continuo di liquidi o gas; se il giudice accerta che l'impianto non è in uso o non è funzionalmente idoneo, la norma non si applica e il danno va provato in concreto.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili quando la statuizione impugnata risulta conforme al principio di soccombenza e non emergono specifici errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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