Cassazione Civile, Ordinanza n. 14586/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un’occupazione d’urgenza di un terreno destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare, disposta dal Comune e attuata da un’impresa esecutrice. Gli originari proprietari agirono per il risarcimento dei danni da illegittima occupazione per mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio; nel corso del giudizio il Comune emise poi il decreto di espropriazione. Il Tribunale qualificò la domanda come opposizione alla stima e liquidò l’indennità di esproprio, condannando solidalmente Comune e impresa. In appello gli eredi dei proprietari sostennero invece la natura risarcitoria della pretesa per occupazione illegittima; il Comune contestò quantum e solidarietà; l’appellante principale censurò la condanna e, in subordine, la competenza. In Cassazione il ricorrente principale dedusse la violazione delle norme sulle proroghe dei termini dell’occupazione d’urgenza e dell’espropriazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere tardivo il decreto di esproprio del 23.2.1993. Il Comune propose ricorso incidentale adesivo sul medesimo punto e un’ulteriore censura sulla solidarietà passiva. La controparte privata propose a sua volta ricorso incidentale per contestare la qualificazione giuridica della vicenda e la motivazione dell’ordinanza di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo corretta la ricostruzione normativa secondo cui, sommando il termine quinquennale di cui all’art. 20 l. 865/1971 alle successive proroghe normative richiamate in sentenza, il decreto di esproprio del 23.2.1993 era stato adottato entro il termine di legge. Conseguentemente è stata esclusa la configurabilità di un’occupazione illegittima e quindi è venuto meno il presupposto della condanna risarcitoria ex art. 2043 c.c., restando invece rilevante la pretesa indennitaria. Sono stati dichiarati inammissibili sia il ricorso incidentale del Comune, perché tardivo in quanto adesivo al ricorso principale, sia quello della controparte privata per difetto di specificità/nova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese e per le questioni assorbite.
Norme richiamate
occupazione poteva protrarsi sino a cinque anni dall'occupazione del bene
il termine quinquennale decorre dall’occupazione e costituisce il termine base entro cui va collocato il procedimento ablatorio, poi suscettibile delle successive proroghe normative richiamate dalla Corte
art. 1, comma 5-bis, d.l. 901/1984 conv. in l. 42/1985
ha introdotto una proroga automatica di un anno dei termini relativi alle occupazioni/procedimenti in corso
art. 14 d.l. 534/1987 conv. in l. 47/1988
ha previsto un’ulteriore proroga automatica di due anni per le occupazioni d’urgenza in corso
art. 22 l. 158/1991
ha previsto un’ulteriore proroga automatica di due anni per i procedimenti in corso; la Corte afferma che opera anche sui procedimenti espropriativi rilevanti nel caso
art. 23 l. 158/1991
la proroga ha effetto dal 1 gennaio 1991, secondo il richiamo effettuato in sentenza
la responsabilità aquiliana per occupazione in via di fatto presuppone l’illegittimità della procedura; se il decreto di esproprio è tempestivo, cade il fondamento del risarcimento
i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione impongono un’esposizione sommaria dei fatti tale da rendere intellegibili i motivi
l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo nei limiti dell’impugnazione incidentale in senso stretto, non per il ricorso incidentale adesivo
per il ricorso incidentale adesivo resta fermo il termine lungo per impugnare
l’esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere rapporto sostanziale e sviluppo processuale
i motivi devono risultare intellegibili alla luce della sintesi dei fatti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di espropriazione e occupazione d’urgenza, la legittimità del decreto ablatorio va verificata tenendo conto non solo del termine originario previsto dalla disciplina applicabile, ma anche delle proroghe legislative automatiche sopravvenute, quando riferibili al procedimento in corso.
- Se il decreto di esproprio è adottato entro il termine risultante dalla sommatoria del termine base e delle proroghe normative applicabili, non è configurabile un’occupazione illegittima e manca il presupposto per la condanna risarcitoria ex art. 2043 c.c.; resta eventualmente azionabile la tutela indennitaria.
- L’aver qualificato in primo grado la vicenda come opposizione alla stima non impedisce alla parte di contestare in appello e in cassazione la corretta individuazione del regime normativo delle proroghe e, per riflesso, la natura della pretesa sostanziale.
- Il ricorso incidentale adesivo proposto dal soggetto che non era soccombente sul punto all’esito della sentenza impugnata non beneficia della disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva, dovendo rispettare il termine ordinario di impugnazione.
- Le questioni prospettate per la prima volta in cassazione sono inammissibili se implicano accertamenti di fatto non specificamente allegati e documentati come già dedotti nei gradi di merito; la parte deve indicare puntualmente in quale atto precedente la questione sia stata sollevata.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’esposizione dei fatti deve essere sufficiente a rendere comprensibile la vicenda sostanziale e processuale e a consentire lo scrutinio delle censure formulate.
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