Cassazione Civile, Ordinanza n. 28703/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi, accessori compresi, per l'assistenza prestata a una cliente in un procedimento penale. La convenuta si era costituita eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, contestando l'ammontare del credito e chiedendo la conversione del rito. Il Tribunale aveva però qualificato la domanda come controversia soggetta al rito sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, richiamante l'art. 28 della l. 794/1942, e aveva dichiarato d'ufficio inammissibile la domanda, condannando l'attore alle spese. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità per violazione del contraddittorio e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., poiché la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata resa a sorpresa senza previa interlocuzione; 2) violazione dell'art. 702 bis c.p.c., sostenendo che la domanda era stata proposta ai sensi del rito sommario ordinario e che, comunque, per i compensi relativi a prestazioni in giudizio penale sarebbe stato possibile il rito ordinario o quello sommario ordinario, non già il rito speciale; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché le spese non avrebbero dovuto essere poste a suo carico, essendo la questione controversa e avendo la controparte chiesto la conversione del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'art. 101, comma 2, c.p.c. opera solo quando il giudice rilevi d'ufficio circostanze nuove idonee a modificare il quadro fattuale o a introdurre nuovi sviluppi della lite; nel caso concreto, invece, il Tribunale si era limitato a qualificare giuridicamente la domanda sulla base di fatti già emersi e del comportamento processuale delle parti. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la domanda aveva ad oggetto compensi per difesa svolta in un processo penale, fattispecie estranea al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che riguarda soltanto le controversie di cui all'art. 28 l. 794/1942, cioè prestazioni giudiziali civili e attività stragiudiziali; tuttavia, nel caso specifico, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era comunque inammissibile perché il credito era di importo inferiore a 5.000 euro e quindi la controversia apparteneva alla competenza per valore del giudice di pace, con conseguente esclusione del rito sommario ordinario davanti al Tribunale. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che correttamente le spese erano state poste a carico del soccombente sulla questione del rito, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per compensarle. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rito sommario ordinario è utilizzabile solo per cause rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica; se la controversia appartiene per valore al giudice di pace, il ricorso è inammissibile.
La conversione del rito presuppone che la causa sia comunque trattabile davanti al medesimo ufficio giudiziario competente; non è praticabile quando la competenza per valore appartiene a un giudice diverso.
art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011
Il rito sommario speciale ivi previsto si applica soltanto alle controversie richiamate dall'art. 28 della l. 794/1942, cioè ai compensi per prestazioni giudiziali civili e per attività stragiudiziali dell'avvocato, non ai compensi per difesa in processo penale.
La disciplina riguarda le sole controversie sui compensi dell'avvocato per attività giudiziali civili e stragiudiziali, non quelle relative a prestazioni rese in giudizio penale.
L'obbligo di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio sussiste solo se il rilievo introduce circostanze nuove o nuovi sviluppi della lite; non quando il giudice compia una mera qualificazione giuridica di fatti già noti.
art. 111, comma 7, Cost.
È ammesso il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento non appellabile che, nel definire la controversia, incida in modo definitivo sul diritto dedotto.
Servono a individuare la competenza per valore: nel caso concreto il credito inferiore a 5.000 euro ricadeva nella competenza del giudice di pace.
Le spese seguono la soccombenza anche quando la soccombenza riguardi la questione processuale del rito erroneamente scelto.
La compensazione delle spese richiede ragioni idonee e non è giustificata dalla mera esistenza di una pretesa contestazione, quando la giurisprudenza sia consolidata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione il rilievo officioso di una questione processuale non viola l'art. 101, comma 2, c.p.c. quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente una domanda sulla base di fatti già allegati e del comportamento processuale delle parti, senza introdurre nuovi fatti o nuovi temi di indagine.
- La domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato per attività svolta in un processo penale non rientra nel rito sommario speciale previsto per i compensi professionali dell'avvocato nei soli casi contemplati dall'art. 28 della l. 794/1942; per tali crediti resta utilizzabile il rito ordinario o, se ne ricorrono i presupposti, il procedimento monitorio.
- Il rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. è inammissibile quando la controversia, per valore, appartiene alla competenza del giudice di pace: il rito presuppone infatti una causa astrattamente devolvibile al tribunale monocratico.
- La conversione del rito non può sanare una scelta processuale che abbia incardinato la causa davanti a un ufficio giudiziario privo di competenza per valore rispetto alla controversia dedotta.
- Le spese seguono la soccombenza anche se il giudice rileva d'ufficio l'inidoneità del rito prescelto; la compensazione richiede specifiche ragioni, non bastando l'astratta presenza di una tesi difensiva avversaria o di un preteso contrasto non decisivo.
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