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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9978/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato le condanne (pronuncia di giudizio abbreviato del g.i.p.) per tentata estorsione aggravata, danneggiamento, porto e ricettazione di arma clandestina, ed esplosione di colpi in luogo pubblico, tutte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. - contestazioni specifiche: per BERNARDO e PERDONO\': eccezione di incompetenza territoriale (Tribunale di Brindisi vs Foggia), preteso effetto vincolante del giudicato cautelare che avrebbe escluso i gravi indizi e vizio di motivazione sul rifiuto delle attenuanti generiche e sull\'applicazione della recidiva; per CARELLA: censura sulla configurazione dell\'aggravante delle "più persone riunite" (si doléva che non vi fosse simultaneità reale), richiesta di esclusione della continuazione interna e di alcuni aumenti, contestazione della determinazione della pena (pena base e aumento per continuazione) e vizio di motivazione sull\'applicazione della recidiva (mancata indicazione dei precedenti e del loro nesso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BERNARDO Fabio e PERDONO\' Giuseppe, ritenendo che i motivi addotti non trovassero riscontro nella sentenza impugnata (possibile errore di riferimento a diversa vicenda), e li ha condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha respinto (rigettato) il ricorso di CARELLA Andrea, ritenendolo infondato: la Cassazione ha confermato la ricostruzione di merito circa l\'aggravante delle più persone riunite (anche considerando frazionamento delle condotte e la presenza contestuale, anche tramite videochiamata, di più soggetti), ha ritenuto corretta la ricalibrazione del reato più grave operata in appello in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche e ha giudicato congrua la motivazione sui rimanenti profili (pena base, aumenti per la continuazione e valutazione della recidiva, integrabile con la doppia conforme). In sostanza, le condanne di merito e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono state confermate nei termini indicati dalla Corte d\'Appello, con condanna alle spese per tutti i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    I reati sono stati valutati alla luce dell\'aggravante prevista per i delitti commessi in relazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha applicato tale aggravante nel bilanciamento delle circostanze

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La Corte d\'Appello ha riconosciuto l\'attenuante per alcuni imputati; la Cassazione ha ritenuto congrua la sua valutazione e il relativo effetto nel giudizio di bilanciamento

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Riferito in relazione alla recidiva infraquinquennale e alla misura degli aumenti; la Corte ha considerato la recidiva nell\'aumento complessivo della pena

  • art. 81, comma 4, c.p.

    Richiamato con riferimento all\'aumento per continuazione: la presenza di recidiva può comportare un aumento non inferiore a un terzo secondo la ricostruzione dei giudici

  • artt. 628-629 c.p.

    Norme relative al delitto di estorsione e alle aggravanti: la Corte ha applicato i criteri di individuazione del reato più grave e della continuazione secondo la giurisprudenza consolidata

  • L. 110/1975, art. 23 (norme su porto d\'arma clandestina)

    La pena del reato di porto di arma clandestina e la sua incidenza nel confronto tra fattispecie sono state considerate nella determinazione della pena base

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per il principio della riduzione della pena per il tentativo, applicato nella comparazione tra reati

  • art. 133 c.p.

    I criteri di determinazione della pena (programmazione, personalizzazione) sono stati ritenuti implicitamente considerati dal giudice di merito, specie quando la pena risulta sotto la media edittale

  • art. 310 c.p.p.

    Citato nella doglianza relativa al presunto giudicato cautelare: la Cassazione ha ritenuto che il presunto effetto vincolante del provvedimento cautelare non si estenda al giudizio di merito

  • art. 606 c.p.p.

    Norme procedure di motivazione dei motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e) utilizzate per strutturare i ricorsi e valutare l\'ammissibilità

  • art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Richiamato dalla Cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non risultano riferibili alla sentenza impugnata

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi non corrispondono al contenuto della sentenza impugnata: verificare sempre che i motivi siano coerenti e pertinenti al provvedimento impugnato
  • La valutazione e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono esercizio tipico del giudice di merito; la Suprema Corte sindaca solo la congruità e la logicità della motivazione, non il merito valutativo se adeguatamente motivato
  • La qualificazione dell\'aggravante "delle più persone riunite" può essere desunta anche da condotte frazionate e contatti ripetuti (anche tramite mezzi telematici) che dimostrino la natura collettiva della pretesa estorsiva
  • La recidiva richiede motivazione specifica sul nesso tra precedenti e nuova condotta, ma la motivazione del giudice di merito può essere integrata dalla sentenza di primo grado (doubling conforme); pertanto la mancata esposizione analitica in appello non è sempre decisiva
  • Quando la pena fissata si colloca sotto la media edittale, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata; è invece necessario che emergano elementi generali di adeguatezza e i criteri dell\'art. 133 c.p.
  • In tema di reato continuato il giudice può determinare aumenti distinti per i reati satellite senza motivare in maniera analitica incrementi di modesta entità, purché la motivazione complessiva non sia assente o illogica

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