Cassazione Penale, Sentenza n. 9978/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato le condanne (pronuncia di giudizio abbreviato del g.i.p.) per tentata estorsione aggravata, danneggiamento, porto e ricettazione di arma clandestina, ed esplosione di colpi in luogo pubblico, tutte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. - contestazioni specifiche: per BERNARDO e PERDONO\': eccezione di incompetenza territoriale (Tribunale di Brindisi vs Foggia), preteso effetto vincolante del giudicato cautelare che avrebbe escluso i gravi indizi e vizio di motivazione sul rifiuto delle attenuanti generiche e sull\'applicazione della recidiva; per CARELLA: censura sulla configurazione dell\'aggravante delle "più persone riunite" (si doléva che non vi fosse simultaneità reale), richiesta di esclusione della continuazione interna e di alcuni aumenti, contestazione della determinazione della pena (pena base e aumento per continuazione) e vizio di motivazione sull\'applicazione della recidiva (mancata indicazione dei precedenti e del loro nesso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da BERNARDO Fabio e PERDONO\' Giuseppe, ritenendo che i motivi addotti non trovassero riscontro nella sentenza impugnata (possibile errore di riferimento a diversa vicenda), e li ha condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende. Ha respinto (rigettato) il ricorso di CARELLA Andrea, ritenendolo infondato: la Cassazione ha confermato la ricostruzione di merito circa l\'aggravante delle più persone riunite (anche considerando frazionamento delle condotte e la presenza contestuale, anche tramite videochiamata, di più soggetti), ha ritenuto corretta la ricalibrazione del reato più grave operata in appello in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche e ha giudicato congrua la motivazione sui rimanenti profili (pena base, aumenti per la continuazione e valutazione della recidiva, integrabile con la doppia conforme). In sostanza, le condanne di merito e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono state confermate nei termini indicati dalla Corte d\'Appello, con condanna alle spese per tutti i ricorrenti.
Norme richiamate
I reati sono stati valutati alla luce dell\'aggravante prevista per i delitti commessi in relazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha applicato tale aggravante nel bilanciamento delle circostanze
La Corte d\'Appello ha riconosciuto l\'attenuante per alcuni imputati; la Cassazione ha ritenuto congrua la sua valutazione e il relativo effetto nel giudizio di bilanciamento
Riferito in relazione alla recidiva infraquinquennale e alla misura degli aumenti; la Corte ha considerato la recidiva nell\'aumento complessivo della pena
Richiamato con riferimento all\'aumento per continuazione: la presenza di recidiva può comportare un aumento non inferiore a un terzo secondo la ricostruzione dei giudici
Norme relative al delitto di estorsione e alle aggravanti: la Corte ha applicato i criteri di individuazione del reato più grave e della continuazione secondo la giurisprudenza consolidata
L. 110/1975, art. 23 (norme su porto d\'arma clandestina)
La pena del reato di porto di arma clandestina e la sua incidenza nel confronto tra fattispecie sono state considerate nella determinazione della pena base
Richiamato per il principio della riduzione della pena per il tentativo, applicato nella comparazione tra reati
I criteri di determinazione della pena (programmazione, personalizzazione) sono stati ritenuti implicitamente considerati dal giudice di merito, specie quando la pena risulta sotto la media edittale
Citato nella doglianza relativa al presunto giudicato cautelare: la Cassazione ha ritenuto che il presunto effetto vincolante del provvedimento cautelare non si estenda al giudizio di merito
Norme procedure di motivazione dei motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e) utilizzate per strutturare i ricorsi e valutare l\'ammissibilità
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato dalla Cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non risultano riferibili alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi non corrispondono al contenuto della sentenza impugnata: verificare sempre che i motivi siano coerenti e pertinenti al provvedimento impugnato
- La valutazione e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono esercizio tipico del giudice di merito; la Suprema Corte sindaca solo la congruità e la logicità della motivazione, non il merito valutativo se adeguatamente motivato
- La qualificazione dell\'aggravante "delle più persone riunite" può essere desunta anche da condotte frazionate e contatti ripetuti (anche tramite mezzi telematici) che dimostrino la natura collettiva della pretesa estorsiva
- La recidiva richiede motivazione specifica sul nesso tra precedenti e nuova condotta, ma la motivazione del giudice di merito può essere integrata dalla sentenza di primo grado (doubling conforme); pertanto la mancata esposizione analitica in appello non è sempre decisiva
- Quando la pena fissata si colloca sotto la media edittale, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata; è invece necessario che emergano elementi generali di adeguatezza e i criteri dell\'art. 133 c.p.
- In tema di reato continuato il giudice può determinare aumenti distinti per i reati satellite senza motivare in maniera analitica incrementi di modesta entità, purché la motivazione complessiva non sia assente o illogica
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