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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9922/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari, denunciando violazione e erronea applicazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Sostiene che l'art. 275, comma 3, pone una presunzione relativa di esigenze cautelari che può essere superata da elementi contrastanti, richiamando l'importanza del fattore temporale (il tempo intercorso dalla commissione dei fatti e l'esecrazione della misura) e l'incensuratezza della ricorrente; lamenta inoltre carenza di motivazione circa l'attualità, concretezza e intensità del pericolo di commissione di ulteriori reati ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative e manifestamente infondate, condividendo la motivazione del Tribunale di Palermo che aveva valutato correttamente: (i) che il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari senza nuovi elementi; (ii) la prevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, rispetto alla disciplina generale dell'art. 274; (iii) la gravità dei fatti e il ruolo centrale della ricorrente nell'associazione finalizzata al traffico di cocaina (confermata da sentenza di condanna a 13 anni e 4 mesi) che giustificano la permanenza della custodia in carcere e l'inidoneità degli arresti domiciliari. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento ex art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riconosciuta la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; è norma speciale prevalente rispetto all'art. 274 quando ricorrono i reati da essa indicati, e richiede elementi concreti per essere ritenuta superata.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    La valutazione del pericolo di reiterazione richiede che il pericolo sia concreto e, dopo le modifiche normative, anche attuale; l'accertamento si fonda su una prognosi motivata considerando modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale.

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la sostituzione o revoca della misura; prevede un'eccezione per i reati di cui all'art. 275, comma 3, confermando che la sostituzione è possibile solo se emergono elementi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il giudice che dispone la misura deve valutare il "tempo silente" (decorso del tempo) ai fini dell'adozione della misura cautelare; tuttavia, tale valutazione non si sovrappone automaticamente al giudizio di revoca/sostituzione, per il quale rileva il tempo dall'applicazione della misura e l'emergere di fatti sopravvenuti.

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso ha definito il quadro di appartenenza associativa e la gravità dei fatti rilevanti per la prognosi di pericolosità.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)

    Ha inserito il requisito dell'attualità nel testo dell'art. 274 lett. c), richiedendo che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale, influenzando il contenuto della valutazione prognostica.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del ricorrente al rimborso delle spese processuali ove il ricorso sia dichiarato inammissibile; applicata nella sentenza per il pagamento delle spese.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Consente di aumentare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nei reati richiamati dall'art. 275, comma 3 (es. associazione per traffico di stupefacenti), opera una presunzione relativa favorevole all'applicazione e al mantenimento della custodia in carcere che richiede elementi concreti e nuovi per essere superata.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: è necessario dimostrare sopravvenuti elementi concreti che attenuino o eliminino il periculum libertatis.
  • La valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione si fonda su una prognosi che considera modalità del fatto, ruolo e inserimento dell'imputato nel contesto criminale, nonché la sua personalità e le possibilità reali di ricaduta nel reato.
  • Chi chiede la sostituzione della misura ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari; censure generiche o reiterative delle stesse ragioni già esaminate in sede di merito difficilmente ottengono accoglimento in cassazione.
  • In presenza di ruolo organizzativo o di comprovata e rilevante partecipazione a traffici di stupefacenti, misure alternative quali gli arresti domiciliari possono essere ritenute insufficienti per limitare movimenti e rapporti con ambienti criminali.

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