Cassazione Penale, Sentenza n. 9921/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 24/10/2024 che aveva accolto l'appello cautelare di Dister Energia annullando il commissariamento giudiziale disposto dal G.I.P. del 06/08/2024. Le doglianze sono due: 1) il Tribunale cautelare avrebbe deciso in modo parziale valutando solo le allegazioni difensive e non avendo acquisito l'apporto tecnico del commissario giudiziale circa l'idoneità dei modelli organizzativi 2023-2024; 2) il Tribunale avrebbe omesso di considerare la contestazione relativa all'associazione per delinquere e ad altre fattispecie (es. emissione di fatture false), collegando erroneamente la cessazione del pericolo di recidiva alla caducazione della convenzione con il G.S.E.
La decisione
La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e ha respinto il ricorso. Ha confermato la correttezza del sindacato del Tribunale cautelare, richiamando l'art. 322-bis c.p.p. che limita il giudizio del Tribunale alle risultanze già acquisite nel procedimento principale e ne esclude poteri istruttori autonomi; ha poi osservato che il G.I.P. aveva già ridisegnato la contestazione escludendo l'associazione per delinquere, e che il Tribunale ha motivato in modo esaustivo come la caducazione della convenzione G.S.E., la completa sostituzione degli amministratori e i nuovi modelli organizzativi avrebbero eliminato il pericolo di reiterazione dei reati. Conseguentemente l'annullamento del commissariamento disposto dal Tribunale di Ravenna è stato confermato e il ricorso per cassazione è stato rigettato/dichiarato inammissibile per le ragioni indicate dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 24
in relazione agli artt. 81 cpv. e 640-bis cod. pen.
Attribuisce responsabilità amministrativa all'ente per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso; qui utilizzata per giustificare l'applicazione del commissariamento in presenza di truffa aggravata ai danni dello Stato, ma la Corte ha valutato che gli elementi nuovi (caducazione convenzione, sostituzione amministratori, nuovi modelli) hanno eliminato il periculum.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 24-ter comma 2
in relazione all'art. 416 cod. pen.
Riguarda l'assunzione di responsabilità dell'ente per reati associazione; la Corte ha rilevato che il G.I.P. aveva escluso il delitto di associazione per delinquere e che quindi non era necessario esaminare autonomamente quella prospettazione nel giudizio cautelare.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-quinquiesdecies comma 1
Richiama specifiche fattispecie di reato come rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente; la pronuncia considera l'esistenza di misure organizzative nuove come elemento idoneo a escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 52
Disciplina i rimedi cautelari contro le misure sugli enti, prevedendo l'appello come mezzo di impugnazione cautelare e la possibilità di ricorso per cassazione per violazione di legge; definisce i limiti del sindacato di legittimità.
cod. proc. pen., art. 322-bis
Stabilisce che il giudizio cautelare del Tribunale è limitato alle risultanze del procedimento principale e che il Tribunale è privo di poteri istruttori autonomi; la Corte ha usato questa norma per escludere l'obbligo di audire il commissario giudiziale nel giudizio di appello cautelare.
cod. proc. pen., art. 325
Regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari sugli enti, richiamata per ricordare che il rimedio è consentito solo per violazione di legge.
cod. proc. pen., art. 606, lett. e)
Indica la specifica via per denunciare l'illogicità manifesta della motivazione nel giudizio di legittimità; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione dei fatti se non attraverso i mezzi e limiti di legge.
cod. pen., art. 640-bis
Fattispecie di truffa aggravata in materia di erogazioni pubbliche, utilizzata nella contestazione a carico dell'ente; la pronuncia valuta la relazione tra tale contestazione e la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione.
cod. pen., art. 416
Delitto di associazione per delinquere; la Corte sottolinea che il G.I.P. aveva già ritenuto non sussistente tale delitto nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare di appello contro misure sugli enti il Tribunale non ha poteri istruttori autonomi e deve limitarsi alle risultanze del procedimento principale (art. 322-bis c.p.p.).
- La mancata audizione di soggetti nominati nella misura cautelare (es. commissario giudiziale) non costituisce di per sé vizio se la procedura cautelare è disciplinata come procedimento limitato e spedito.
- La caducazione degli elementi fattuali che avevano originato la misura cautelare (es. perdita della convenzione che consentiva l'illecito, completa sostituzione degli organi apicali, adozione di nuovi modelli organizzativi) può escludere il pericolo di reiterazione e giustificare la revoca dell'atto cautelare.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari sugli enti la sindacabilità è limitata a profili di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali; non è ammessa una riconsiderazione ampia dei fatti e delle prove.
- Se il giudice di merito ha già ridimensionato o ricondotto le imputazioni (ad es. escludendo l'associazione per delinquere), il rimprovero della parte che non si confronti con quella ricostruzione è aspecifico e destinato a essere respinto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9917/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9920/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9922/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9924/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9925/2025 del 12/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →