Cassazione Penale, Sentenza n. 9917/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su due motivi: (1) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per presunta mancanza e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; si assumeva che gli elementi indiziari dimostrassero un'attività di spaccio rudimentale e non organizzata, con modesto quantitativo sequestrato e perquisizioni negative, e che i giudici di merito avessero formulato sospetti non supportati da indizi soddisfacenti ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione della norma sulla confisca penale discrezionale (art. 240 c.p.), deducendo che il motociclo confiscato apparteneva a persona estranea al reato e in buona fede e che mancava il nesso di indispensabilità e di strumentalità tra bene e reato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile e quindi rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è complessiva e non collegata solo alla quantità, e ha condiviso la valutazione di merito che ha valorizzato più elementi ostativi (pluralità di cessioni in breve tempo, viavai di acquirenti, zona nota per spaccio, uso di mezzi e modalità organizzative) tali da escludere la lieve entità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il ricorrente non aveva titolarità reale sul motociclo e quindi mancava legittimazione alla restituzione; inoltre la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della confisca ex art. 240 c.p., essendo provato l'uso abituale del mezzo per lo spaccio e il nesso di strumentalità (senza che sia richiesta l'"indispensabilità"). Conseguenze: confermata la condanna a 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, confermata la confisca del motociclo, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Tipicizza il reato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza conferma la condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La valutazione della "lieve entità" è complessiva: il giudice deve considerare congiuntamente gli indici normativi (quantità, modalità, rete, ripetitività, capacità di rifornire il mercato ecc.). Non basta il dato quantitativo isolato; la presenza di ripetute cessioni, organizzazione e uso di mezzi può escludere la lieve entità.
codice di procedura penale, art. 192
Regola la valutazione degli indizi; il ricorso sosteneva insufficienza degli indizi a fondare il convincimento sulla organizzazione dello spaccio, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse adeguatamente valutato gli elementi indiziari richiesti.
codice penale, art. 240, comma 1
Consente la confisca facoltativa del bene utilizzato per commettere il reato quando sussiste un nesso di strumentalità; non è richiesta l'"indispensabilità" del bene, ma il giudice deve motivare concretamente il collegamento stabile tra bene e attività criminosa.
codice di procedura penale, art. 606
Contiene i motivi di ricorso per cassazione; nella specie sono stati invocati i lett. e) e b) ma la Corte li ha ritenuti infondati perché attengono a valutazioni di fatto o a corretta applicazione di principi già rispettati.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse le spese e la possibilità di imporre una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000.
Massime di principio
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: non è decisiva la sola quantità sequestrata, ma occorre valutare anche ripetizione delle cessioni, numero di acquirenti, durata temporale, modalità di occultamento, rete e capacità di rifornimento.
- La mera disponibilità o uso non occasionale di un bene non conferisce automaticamente al detentore il diritto alla restituzione; chi contesta la confisca deve dimostrare un titolo reale (proprietà o altro diritto reale) per avere legittimazione alla domanda di restituzione.
- Per disporre la confisca facoltativa ex art. 240 c.p. non è necessario dimostrare che il bene fosse indispensabile per commettere il reato: è sufficiente provare un nesso stabile di strumentalità tra bene e attività delittuosa e motivare concretamente tale rapporto.
- In cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito: le censure che si risolvono in una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali sono improprie se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il giudice deve motivare espressamente, con riferimento agli indici normativi rilevanti, quando afferma o esclude la lieve entità, spiegando il bilanciamento tra elementi contrastanti; una motivazione che consideri e giustifichi la prevalenza di taluni elementi è sufficiente per resistere a censure di merito in sede di legittimità.
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