Cassazione Penale, Sentenza n. 9924/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 23/05/2023 per tre motivi: 1) mancata revoca delle pene accessorie nonostante il pagamento di circa 2/3 dell'imposta evasa e mancata esplicita estensione del beneficio della sospensione condizionale anche alle pene accessorie; 2) mancata considerazione del versamento all'Erario di euro 273.809,01 (circa 2/3 del debito) ai fini della riduzione della confisca; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. (ipotesi di proscioglimento per avvenuto adempimento o per effetto di concordato), connessa alla possibilità di esclusione della responsabilità in presenza di pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ma ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla confisca: ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla confisca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste. I primi e terzi motivi sono stati ritenuti inconsistenti per effetto della rinuncia ai motivi in sede di appello e per i principi di diritto applicabili (la sospensione condizionale della pena si estende ex lege anche alle pene accessorie ai sensi dell'art. 166 c.p.; il pagamento parziale del debito tributario non consente il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., salvo pagamento integrale o rateizzazione secondo le previsioni vigenti). Inoltre la Corte ha affermato che, in presenza di versamenti effettuati in virtù di accordi/retrateizzazione con l'Amministrazione finanziaria, la confisca non può essere mantenuta sull'intero ammontare del profitto ma va ridotta in misura corrispondente ai pagamenti effettuati, per evitare duplicazione sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 81, comma finale, cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Indicano il tipo di fattispecie penale tributaria contestata e la base normativa del reato; usate nella sentenza come riferimento al capo di imputazione.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Prevede le pene accessorie che conseguono alla condanna per i delitti tributari: tali pene accessorie sono automatiche in caso di condanna e la loro revoca non è giustificata solo dal pagamento parziale dell'imposta.
art. 166 cod. pen.
Stabilisce che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che ciò operi ex lege anche se il dispositivo d'appello non l'ha espresso in termini diversi.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul proscioglimento per particolare tenuità o per tentativo di estinzione del reato tramite pagamento: la Corte ha ricordato che il pagamento parziale del debito tributario non determina il proscioglimento ai sensi di tale articolo, salvo i casi espressi dalla norma e dalla disciplina tributaria; inoltre la rinuncia ai motivi in appello preclude l'esame di richieste fondate su tale articolo in Cassazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le possibili cause di estinzione; la Corte ha osservato che, nel concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di cui all'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14/06/2024 n. 87)
Precisa, ai fini del riconoscimento di effetti favorenti, che il pagamento dell'imposta successivo alla consumazione del reato è valorizzato solo se integrale o se è in corso una rateizzazione; la Corte ha richiamato tale criterio per escludere il proscioglimento per pagamento parziale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena si estende automaticamente anche alle pene accessorie ai sensi dell'art. 166 c.p.; non è necessaria una menzione espressa nel dispositivo per operare.
- La rinuncia ai motivi in sede di appello limita la possibilità di sollevare quegli stessi motivi in Cassazione: il giudizio di legittimità è precluso per le questioni oggetto di rinuncia.
- Il pagamento parziale del debito tributario non legittima, di per sé, il proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; per ottenere effetti estintivi occorre il pagamento integrale o una rateizzazione valida secondo la normativa tributaria.
- In materia di reati fiscali, se sono stati effettuati versamenti all'Erario in virtù di accordi (accertamento con adesione, conciliazione, transazione, rateizzazione), la confisca per equivalente non può gravare sull'intero profitto senza tener conto dei pagamenti: la misura della confisca deve essere ridotta in proporzione ai ratei effettivamente versati per evitare duplicazione della sanzione patrimoniale.
- Se si contesta la confisca, è possibile ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio quando la Corte ritenga che il giudice di merito non abbia adeguatamente computato i pagamenti effettuati dall'imputato.
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