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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (04/11/2024) che confermava l'ordinanza del G.I.P. (18/10/2024) con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (cocaina, cessione di 466 g e successiva sostituzione con 500 g). Il difensore denunciava: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare mancata considerazione della risalenza temporale dei fatti e assenza di attualità del pericolo di reiterazione); errata applicazione dei criteri di scelta della misura (artt. 273 ss. c.p.p.), con riferimento anche ad un diverso provvedimento in altro procedimento che aveva riconosciuto domiciliari per fatto analogo e più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il limite del sindacato di legittimità (controllo sulla congruenza e logica della motivazione, senza rinnovare la valutazione del merito probatorio) e ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata e specifica circa il pericolo di reiterazione: ingente quantitativo di stupefacente, modalità operative, inserimento in una rete criminale, ricezione di ordini da soggetti detenuti, persone di fiducia per la consegna all'ingrosso, legami con clan mafiosi, precedenti e procedimenti in corso. Ha ritenuto altresì che le misure meno afflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico) fossero inidonee a prevenire la reiterazione alla luce dei collegamenti con la criminalità organizzata e della concreta inidoneità delle misure domestiche. Disposta la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa (art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali in relazione al reato contestato (concorso in cessione/trasporto di sostanze stupefacenti). Il Collegio riporta il quadro fattuale alla base dell'applicazione della cautela.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivazioni di impugnazione in cassazione: il ricorrente invoca la nullità o la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme di diritto. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità basato su queste censure.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)

    inserite le parole: "e attuale"

    Secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto ma anche attuale; l'attualità si valuta con giudizio prognostico fondato su elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale) e può sussistere anche senza una specifica occasione prossima purché vi siano elementi idonei a renderla probabile.

  • artt. 273 ss. cod. proc. pen.

    Criteri per la scelta della misura cautelare. La Corte accerta che il Tribunale ha valutato e ritenuto inidonee misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere alla luce del concreto pericolo di reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte verifica la congruenza delle argomentazioni del giudice di merito alla luce dei principi interpretativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone il pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    Consente, in presenza di gravi ragioni, di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha fatto uso per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (esecuzione degli obblighi informativi).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel sindacato sulle misure cautelari personali, verifica solo la congruenza e la non illogicità della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare il merito probatorio o rivedere la valutazione degli indizi.
  • Il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p. deve essere "concreto e attuale": non è richiesta la specifica occasione prossima di reato, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti (quantitativo di droga, modalità del fatto, ruolo nell'organizzazione, legami con la criminalità organizzata, precedenti e procedimenti in corso) che renda probabile la recidiva.
  • La semplice risalenza temporale dei fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi che giustificano la previsione di un pericolo attuale di reiterazione.
  • Le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute inidonee quando, per il ruolo dell'indagato e i suoi legami criminali, esse non sono idonee a impedire l'utilizzo di rapporti o strumenti per reiterare il reato anche in ambito domestico.
  • In cassazione per misure cautelari è necessario censurare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o del peso degli indizi sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.

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