Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (04/11/2024) che confermava l'ordinanza del G.I.P. (18/10/2024) con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (cocaina, cessione di 466 g e successiva sostituzione con 500 g). Il difensore denunciava: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare mancata considerazione della risalenza temporale dei fatti e assenza di attualità del pericolo di reiterazione); errata applicazione dei criteri di scelta della misura (artt. 273 ss. c.p.p.), con riferimento anche ad un diverso provvedimento in altro procedimento che aveva riconosciuto domiciliari per fatto analogo e più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo il limite del sindacato di legittimità (controllo sulla congruenza e logica della motivazione, senza rinnovare la valutazione del merito probatorio) e ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata e specifica circa il pericolo di reiterazione: ingente quantitativo di stupefacente, modalità operative, inserimento in una rete criminale, ricezione di ordini da soggetti detenuti, persone di fiducia per la consegna all'ingrosso, legami con clan mafiosi, precedenti e procedimenti in corso. Ha ritenuto altresì che le misure meno afflittive (compresi gli arresti domiciliari con controllo elettronico) fossero inidonee a prevenire la reiterazione alla luce dei collegamenti con la criminalità organizzata e della concreta inidoneità delle misure domestiche. Disposta la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa (art. 1, comma 64, l. n. 103/2017).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali in relazione al reato contestato (concorso in cessione/trasporto di sostanze stupefacenti). Il Collegio riporta il quadro fattuale alla base dell'applicazione della cautela.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivazioni di impugnazione in cassazione: il ricorrente invoca la nullità o la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme di diritto. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità basato su queste censure.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
inserite le parole: "e attuale"
Secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, il pericolo di reiterazione deve essere non solo concreto ma anche attuale; l'attualità si valuta con giudizio prognostico fondato su elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto socio-ambientale) e può sussistere anche senza una specifica occasione prossima purché vi siano elementi idonei a renderla probabile.
artt. 273 ss. cod. proc. pen.
Criteri per la scelta della misura cautelare. La Corte accerta che il Tribunale ha valutato e ritenuto inidonee misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere alla luce del concreto pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte verifica la congruenza delle argomentazioni del giudice di merito alla luce dei principi interpretativi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone il pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Consente, in presenza di gravi ragioni, di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha fatto uso per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (esecuzione degli obblighi informativi).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel sindacato sulle misure cautelari personali, verifica solo la congruenza e la non illogicità della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare il merito probatorio o rivedere la valutazione degli indizi.
- Il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 lett. c) c.p.p. deve essere "concreto e attuale": non è richiesta la specifica occasione prossima di reato, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti (quantitativo di droga, modalità del fatto, ruolo nell'organizzazione, legami con la criminalità organizzata, precedenti e procedimenti in corso) che renda probabile la recidiva.
- La semplice risalenza temporale dei fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi che giustificano la previsione di un pericolo attuale di reiterazione.
- Le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute inidonee quando, per il ruolo dell'indagato e i suoi legami criminali, esse non sono idonee a impedire l'utilizzo di rapporti o strumenti per reiterare il reato anche in ambito domestico.
- In cassazione per misure cautelari è necessario censurare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o del peso degli indizi sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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