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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9920/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 05/06/2024 che aveva respinto la sua istanza di sospensione e annullamento dell'ingiunzione a demolire relativa a una soprelevazione realizzata senza titolo. I due motivi di ricorso denunciavano: (1) omessa applicazione di norme processuali e mancato rilevo della delibera comunale e delle ingiunzioni di pagamento dell'indennità di occupazione, sostenendo che l'immobile era destinato dal Comune ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; (2) errata interpretazione di legge e carenza motivazionale perché era stata presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria e quindi, a parere della ricorrente, si sarebbe dovuta sospendere l'esecuzione o acquisire documentazione dall'ufficio tecnico comunale per verificare l'esistenza di una pratica amministrativa idonea a impedire la demolizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione: il Comune di Cardito aveva acquisito al proprio patrimonio l'opera (dichiarazione acquisizione n.30/2012), per cui la ricorrente non era più proprietaria e non aveva un interesse concreto e attuale a chiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. La Corte ha ritenuto non rilevanti le delibere comunali generiche (non individuanti il singolo manufatto) e ha escluso che la domanda di sanatoria, presentata dopo l'acquisizione e oltre i termini utili, potesse precludere la demolizione; inoltre la sanatoria sarebbe stata preclusa anche per l'assenza dell'autorizzazione sismica per una sopraelevazione in area a rischio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e tenuta a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, determinata equitativamente.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo di impugnazione (vizi di motivazione e violazione di legge) ai fini della cassazione; la Corte valuta i motivi prospettati in base ai parametri di legittimazione e interesse.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare nullità e carenze motivazionali su profili decisivi; la Corte esamina l'argomentazione ma dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse concreto.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 5

    "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"

    La Corte applica il principio per cui l'acquisizione al patrimonio comunale comporta la perdita dell'interesse del precedente proprietario alla revoca/sospensione dell'ordine di demolizione, salvo che il Consiglio comunale deliberi specificamente il mantenimento per prevalenti interessi pubblici; delibere generiche di indirizzo non sono sufficienti.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 36, comma 1

    Richiamato rispetto al termine e ai presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; la Corte sottolinea che la sanatoria richiede la "doppia conformità" (alla normativa vigente all'epoca della realizzazione e al momento della domanda) e non può essere richiesta da chi non è più proprietario dopo il decorso dei termini.

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    Rilevante per il tema della estinzione del reato urbanistico: la Corte ricorda che solo una sanatoria pienamente legittima può incidere sull'ordine di demolizione e sull'eventuale estinzione del reato, ma qui tale sanatoria non poteva essere rilasciata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la liquidazione delle spese del procedimento a carico della ricorrente in seguito alla declaratoria di inammissibilità.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Richiamata per la disposizione che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista; la Corte l'ha utilizzata per disporre il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • legge Regione Campania n. 5/2013, art. 1, comma 65

    Menzi onata dalla ricorrente come possibile titolo per la destinazione a edilizia residenziale pubblica; la Corte osserva che tale norma presuppone l'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale e non costituisce titolo validante per il precedente proprietario.

Massime di principio

  • Se il Comune ha acquisito al proprio patrimonio l'opera abusiva, il precedente proprietario perde in linea di principio l'interesse concreto e attuale ad impugnare l'ordine di demolizione; l'impugnazione sarà inammissibile salvo che sia dimostrabile un beneficio pratico, reale e immediato dall'annullamento.
  • Una deliberazione comunale generica di indirizzo sull'utilizzo degli immobili acquisiti non sostituisce la deliberazione consiliare specifica che dichiari il mantenimento di uno specifico manufatto e quindi non impedisce automaticamente la demolizione disposta dall'autorità competente.
  • La domanda di permesso di costruire in sanatoria non può essere proposta da chi non è più proprietario e, se presentata dopo i termini o dopo l'acquisizione al patrimonio comunale, non è idonea a impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
  • Per gli abusi realizzati senza autorizzazione sismica e in aree a rischio sismico la sanatoria è normalmente impossibile: manca la "doppia conformità" richiesta dall'art.36 DPR 380/2001, per cui la sanatoria non estingue né legittima l'opera ai fini dell'annullamento dell'ordine di demolizione.
  • Il giudice dell'esecuzione non è obbligato a sospendere l'esecuzione o a compiere indagini amministrative supplementari (es. acquisire documenti dall'ufficio tecnico) quando manca la legittimazione o l'interesse concreto dell'impugnante; la mancanza di legittimazione determina l'inammissibilità del ricorso.

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