Cassazione Penale, Sentenza n. 17988/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (presso una comunità terapeutica). Il ricorrente era stato riconosciuto partecipante a un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il motivo dedotto in Cassazione è unico: vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare censura alla applicazione automatica della presunzione prevista dall'art. 275 (e richiamo ad art. 275-bis) e mancata considerazione della comunità terapeutica indicata come luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (quando il titolo cautelare riguarda tipologie di reato ivi indicate, come l'associazione mafiosa) è prevalente e può essere superata solo mediante prova concreta, ad esempio il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa. Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé probante. Nel caso di specie non risultano elementi che dimostrino la dissoluzione dei legami del ricorrente con il clan; di conseguenza la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata e non è stata ammessa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, neppure presso la comunità terapeutica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata in quanto il procedimento riguarda un giudizio di appello cautelare; contestualizza il tipo di rimedio esperito.
Tipologia di reato (associazione di tipo mafioso) che, se contestata, implica la presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; la Corte ritiene che tale natura del reato renda più difficile la sostituzione della custodia cautelare in carcere.
Rilevato come reato collegato (illeciti in materia di stupefacenti), contribuisce al quadro complessivo dei reati per i quali è stata applicata la custodia cautelare.
Norma che disciplina i reati-reato fine dello spaccio/traffico di stupefacenti; integrano la gravità del quadro accusatorio preso in considerazione ai fini cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevata come norma che introduce una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari quando il titolo cautelare riguarda determinate fattispecie (tra cui quelle connotate da criminalità organizzata); la Corte la interpreta come prevalente rispetto alla disciplina generale dell'art. 274 c.p.p. e difficile da superare senza prova concreta di distacco dall'associazione.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte chiarisce che, rispetto ad essa, l'art. 275, comma 3, ha carattere speciale e prevalente nelle ipotesi ivi indicate.
Richiamato nel ragionamento del ricorrente; la Corte osserva che il richiamo alla presunzione di cui a norme collegate non può essere automatica e che la prova del superamento della presunzione richiede elementi concreti (es. recesso dall'associazione).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma amministrativa-procedurale richiamata in ordine agli adempimenti successivi alla decisione di rigetto; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Quando il titolo cautelare concerne reati di criminalità organizzata (art. 416-bis), opera una presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari che prevale sulla disciplina generale: è difficile ottenere la sostituzione della custodia in carcere senza prova concreta di dissociazione.
- Il mero decorso del tempo (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé sufficiente a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari; deve essere accompagnato da elementi oggettivi (ad es. recesso formale dall'associazione, collaborazione con la giustizia, trasferimento in altra area, comprovata attività lecita e stabile distanza dal sodalizio).
- La proposta di esecuzione della misura alternativa (es. arresti domiciliari presso comunità terapeutica) va supportata da documentazione e prove concrete che attestino l'effettiva idoneità del luogo e l'effettiva inattività rispetto all'associazione, tenuto conto della presunzione prevista per i reati associativi.
- In casi di "mafie storiche" la prova liberatoria richiesta dalla giurisprudenza è particolarmente stringente: servono elementi oggettivi e concreti che dimostrino il recesso o l'impossibilità di reiterazione del pericolo, non semplici argomentazioni astratte o invocazioni generiche di percorso terapeutico.
- Chi intende ottenere la sostituzione della custodia in carcere deve predisporre un'istruttoria difensiva mirata (prova di effettivo allontanamento dal gruppo, attestazioni della comunità, piani di controllo e monitoraggio, eventuale collaborazione, ecc.) per superare la presunzione rafforzata.
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