Cassazione Civile, Ordinanza n. 04398/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, da parte del tribunale, di una c.d. supersocietà di fatto ritenuta esistente tra una società di capitali e una società di persone, con estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. In sede di reclamo, la società di persone e uno dei soci contestavano sia la configurabilità della società di fatto sia il credito posto a fondamento dell'istanza fallimentare, deducendo inoltre la violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. Nel ricorso per cassazione hanno formulato due motivi: (1) violazione degli artt. 2247 c.c., 147, comma 5, l.fall. e 15, ultimo comma, l.fall., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato i requisiti dell'esercizio in comune dell'impresa e avrebbe omesso di considerare documenti e fatti storici idonei a escludere la società di fatto; (2) violazione degli artt. 1709, 2257, 2260 e 2289 c.c. e dell'art. 15, ultimo comma, l.fall., oltre a omessa pronuncia, contestando l'esistenza e la quantificazione dei crediti vantati dal fallimento istante e l'idoneità di tali crediti a sorreggere l'istanza di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di supersocietà di fatto e che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che una delle rationes decidendi della sentenza impugnata - l'automatica estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili della società di fatto - non era stata specificamente censurata, con conseguente difetto di interesse sulle ulteriori doglianze. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma definitoria del contratto di società; per configurare una società di fatto occorre l'esercizio in comune dell'attività economica e il comune intento sociale.
consente l'estensione del fallimento ai soci della società di fatto/irregolare; la Corte ribadisce che, una volta accertata la società di fatto, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili consegue secondo i principi consolidati.
ai fini dell'istanza di fallimento rileva il credito vantato verso il soggetto fallendo; la mancata censura di una ratio autonoma fondata su tale regola rende inammissibili le ulteriori doglianze.
nelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza patto contrario.
richiamati per qualificare il regime di responsabilità delle società di persone irregolari.
richiamato dai ricorrenti in tema di preteso compenso per funzioni gestorie, senza che la censura sia accolta.
richiamato dai ricorrenti in tema di amministrazione della società, senza rilievo ai fini dell'accoglimento.
richiamato dai ricorrenti in tema di diritti e doveri degli amministratori, senza accoglimento.
richiamato dai ricorrenti sulla liquidazione della quota sociale e sulla pretesa inesistenza del credito, ma la Corte non ne accoglie la doglianza.
il n. 1 è ritenuto inconferente perché non vi erano questioni di giurisdizione; i vizi di violazione di legge e motivazione sono dichiarati non idonei a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
il ricorso deve contenere argomentazioni specifiche sulla violazione di legge e la puntuale riproduzione/localizzazione degli atti e documenti richiamati, altrimenti le censure sono inammissibili.
l'asserito vizio di omessa pronuncia non è accolto.
le memorie depositate non possono introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La configurabilità di una supersocietà di fatto tra società, o tra persone fisiche e società, richiede una rigorosa dimostrazione dell'affectio societatis e del comune intento sociale, nonché dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni e della partecipazione ai profitti e alle perdite.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza di una società di fatto sulla base di elementi istruttori ritenuti convergenti, tale valutazione è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni o temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare in quale atto precedente la questione sia stata sollevata, a pena di inammissibilità.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere dedotto mediante una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma richiede specifiche argomentazioni sul contrasto tra la sentenza impugnata e la norma invocata o l'interpretazione giurisprudenziale della stessa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo rispetto a un preciso fatto storico, non rispetto a questioni, argomentazioni o difese; inoltre, la censura deve spiegare perché il fatto trascurato avrebbe certamente condotto a una decisione diversa.
- Se una decisione è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre.
- Nelle società di persone irregolari, una volta dichiarato il fallimento della società, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili consegue automaticamente, senza necessità di un autonomo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi di fallibilità di ciascun socio.
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