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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31769/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca del fucile e delle munizioni sequestrate. Il ricorrente ha contestato la legittimità della confisca sostenendo che tale misura non poteva essere disposta in assenza di una sentenza di condanna, posto che il reato era stato estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova; il ricorso denunciava violazione di norme (tra cui art. 168 ter c.p.p., art. 240 c.p., L. 157/1992 e L. 394/1991) in relazione all'applicabilità della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca: ha ritenuto che, secondo l'art. 28, comma 2, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, la confisca delle armi è prevista in modo obbligatorio solo in caso di condanna per le fattispecie indicate dall'art. 30 (comma 1, lettere a)-e). Poiché il procedimento si è concluso con la declaratoria di estinzione del reato (messa alla prova positiva) e non con una condanna, la confisca non poteva essere disposta. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nella parte in cui disponeva la confisca, che è stata revocata.

Norme richiamate

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2

    in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati

    La Corte interpreta la norma come previsione di confisca obbligatoria ma limitata alle ipotesi espressamente indicate e solo in caso di condanna; quindi la confisca non può essere disposta in assenza di condanna.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 3

    salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi

    Richiamata dalla Corte per precisare che la disciplina speciale prevede confisca solo quando la legge lo dispone espressamente (ossia in caso di condanna per le fattispecie indicate).

  • Codice penale, art. 240

    Il ricorrente aveva invocato la disciplina della confisca prevista dal codice penale; la Corte osserva tuttavia che la confisca prevista dalla L. 157/1992 è condizionata alla condanna, per cui l'art. 240 non legittima la confisca in assenza di condanna nel caso specifico.

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 7

    La Corte precisa che il divieto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324(7) c.p.p. non può essere esteso per analogia alla fattispecie dell'arma da caccia quando la legge speciale (L.157/1992) prevede la confisca solo in caso di condanna; dunque non giustifica il mantenimento della confisca senza condanna.

  • Articoli richiamati dal ricorrente (art. 168 ter c.p.p., art. 6 L. 27 maggio 1975 n. 152, art. 30 L. 27 dicembre 1991 n. 394)

    Norme invocate nel ricorso relative a disciplina processuale e a normativa ambientale/di parco; la Corte non ritiene che esse autorizzino la confisca in assenza di condanna, confermando la prevalente interpretazione della L.157/1992.

Massime di principio

  • La confisca delle armi prevista dalla L. 157/1992 (art. 28, comma 2) è obbligatoria solo quando è prevista espressamente e solo in caso di condanna per le fattispecie indicate dall'art. 30; senza condanna la confisca non può essere disposta.
  • Il sequestro cautelare e la confisca sono istituti distinti: il sequestro può essere disposto nell'istruttoria, ma la confisca definitiva richiede il presupposto sostanziale (in questo caso la condanna) previsto dalla norma speciale.
  • L'interpretazione analogica di divieti di revoca del sequestro (es. art. 324 c.p.p.) non può essere utilizzata per aggirare una disposizione di legge che condiziona la confisca alla condanna.
  • Se si ottiene l'estinzione del reato (per esempio per esito positivo della messa alla prova), si può ottenere la revoca di misure patrimoniali dispositive come la confisca: è possibile proporre impugnazione per ottenere la riforma della statuizione sulla confisca.
  • In casi simili è fondamentale verificare la lettera della norma che prevede la confisca: se la confisca è espressamente legata alla condanna, la strategia difensiva volta ad evitare la condanna (es. messa alla prova, patteggiamento concordato nei limiti utili) può impedire la perdita dell'arma.

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