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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31773/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva a loro addebitato e aveva confermato la confisca dell'area. Con due motivi (violazione di legge in riferimento all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, e vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) i ricorrenti hanno contestato la ritenuta sussistenza della lottizzazione abusiva negoziale: in particolare hanno denunciato l'omessa valutazione, in sede di appello, delle dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale (che avrebbe attestato la decadenza dei vincoli di destinazione e la suscettibilità edificatoria dei suoli) e hanno sostenuto che le opere riscontrate (recinzione precaria e accesso) non dimostrerebbero un intento illecito né un frazionamento finalizzato all'edificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel merito della valutazione delle censure la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse indicato precisi e plurimi elementi di fatto a sostegno della configurazione della lottizzazione abusiva negoziale: (i) acquisti iniziali di due fondi da parte di terzi nel gennaio 2006 e loro rivendita, circa un mese dopo, frazionando i fondi in quote specificate contrattualmente; (ii) suddivisione in undici e quattro lotti rispettivamente, con lotti di estensione inferiore all'unità minima colturale; (iii) ubicazione prossima al centro abitato; (iv) lavori di recinzione e movimento terra eseguiti nel giugno 2006 per consentire accessi ai lotti; (v) collocazione delle particelle in zone F2 e C1 del PRG che richiedevano raccordo con l'aggregato abitativo e potenziamento delle opere di urbanizzazione. La Corte ha ritenuto non decisive le dichiarazioni del dirigente comunale sulla decadenza dei vincoli o sulla possibile suscettibilità edificatoria dei suoli, poiché tali circostanze non escludono il mancato livello di urbanizzazione o l'esigenza di raccordo. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di ammenda, di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, comma 1

    «[s]i ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio»

    La Corte applica la definizione normativa per ritenere configurata la lottizzazione abusiva anche quando il frazionamento sia ‘fattuale’ o realizzato mediante atti che, per caratteristiche dei lotti (es. dimensione, numero, ubicazione) e per elementi connessi agli acquirenti, denotino inequivocabilmente destinazione edificatoria. Non è richiesta una formale operazione catastale preventiva.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di lottizzazione abusiva (riferimento penalistico/reato). La sentenza impugnata era motivata in ordine alla configurazione del reato di cui alla disposizione indicata.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamata quale parametro per il vizio di motivazione (travisamento della prova per omissione). La Corte osserva che le censure devono essere specifiche e confrontarsi con i plurimi e precisi elementi motivazionali: affermazioni generiche o omissioni non necessariamente determinano vizio quando il giudice ha fornito adeguata motivazione e indicato elementi di fatto decisivi.

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva negoziale può concretizzarsi anche mediante frazionamento 'fattuale' o vendite ripartite in quote che, per dimensione, numero o ubicazione, manifestino inequivocabilmente la destinazione a scopo edificatorio; non è necessario un frazionamento catastale formale.
  • La presenza di lavori quali recinzioni e movimenti di terra, insieme alla ripartizione in lotti sotto l'unità minima colturale e alla prossimità al centro abitato, costituiscono elementi indiziari rilevanti per la configurazione della lottizzazione abusiva, pur non essendo di per sé esclusivi.
  • Le dichiarazioni dell'ufficio tecnico comunale sulla decadenza di vincoli o sulla suscettibilità edificatoria dei suoli non escludono automaticamente la sussistenza del reato: occorre valutare se l'area sia comunque priva di completa urbanizzazione o necessiti di raccordo e opere di urbanizzazione.
  • In aree parzialmente urbanizzate la lottizzazione abusiva è configurabile quando l'intervento denoti la necessità di raccordo con l'aggregato esistente e di potenziamento delle opere di urbanizzazione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un giudizio di merito relativo alla ricostruzione dei fatti è necessario fornire censure specifiche che dimostrino il travisamento della prova o l'omessa valutazione di elementi decisivi; censure generiche o non corroborate rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce che il giudice di merito valuti e confermi misure patrimoniali (es. confisca) quando ritenute fondate sugli elementi probatori.

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