Cassazione Penale, Sentenza n. 31772/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per il reato di occupazione del demanio marittimo oltre il periodo stagionale previsto dalla concessione, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 1161 cod. nav. e all'art. 42 della legge Regione Sicilia n. 3/2016. Sosteneva che la legge regionale consentiva il mantenimento delle strutture per tutto l'anno solare mediante la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività, senza termine per la sua presentazione, e quindi l'occupazione oltre la stagionalita non poteva integrare il reato se la comunicazione veniva presentata anche successivamente. Inoltre rilevava che le autorità avevano agito solo successivamente e che un eventuale preavviso di decadenza non aveva avuto seguito, mentre la Guardia di Finanza aveva accertato la legittima occupazione fino al 31/12/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'occupazione del demanio marittimo oltre il termine stagionale, pur risultante da una concessione pluriennale, integra il reato previsto dall'art. 1161 cod. nav. se non sono adempiute preventivamente le condizioni previste dalla legge regionale per il mantenimento annuale delle strutture. In particolare, l'art. 42 della legge regionale n. 3/2016 consente il mantenimento oltre la stagione solamente per finalita di attivita complementari e pone come presupposto la presentazione preventiva della comunicazione di prosecuzione dell'attivita e della richiesta di rideterminazione del canone. La Corte ha ritenuto che tali adempimenti siano condizioni necessarie e non possano essere efficacemente compiuti ex post per sanare un'occupazione gia protratta. Avendo il ricorrente presentato la comunicazione solo il 9 ottobre, cioe dopo il termine previsto e a seguito di controlli, il giudice ha ritenuto sussistente l'illecito; il ricorso e quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
L'occupazione del demanio marittimo oltre il termine della stagione, anche se derivante da una concessione pluriennale, integra il reato previsto da questa norma quando non siano rispettate le condizioni per il mantenimento operativo delle strutture oltre il periodo stagionale
art. 54 cod. nav.
Norma richiamata insieme all'art. 1161 nell'imputazione; dalla sentenza si evince l'applicazione congiunta per la responsabilita penale dell'amministratore in relazione all'illecita occupazione del demanio
art. 42 legge Regione Sicilia n. 3 del 2016
"Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare..." (comma 4) e "i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività... nonché la richiesta di rideterminazione del canone" (comma 5)
La norma consente il mantenimento annuale solo per esercitare attivita complementari alla balneazione; la comunicazione di prosecuzione e la richiesta di rideterminazione del canone sono precondizioni necessarie per usufruire della facolta e devono essere presentate prima di protrarsi oltre la stagione, non possono sanare retroattivamente l'occupazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente come riferimento per la motivazione di doglianza in sede di cassazione; la Corte la menziona nell'inquadrare il motivo dedotto
Massime di principio
- Il titolare di una concessione demaniale pluriennale non puo considerare automaticamente lecita la presenza delle strutture sul demanio oltre il termine stagionale: il mantenimento annuale e subordinato a specifici adempimenti preventivi.
- Le disposizioni regionali che consentono il mantenimento per l'intero anno solare qualificano tale possibilita come finalizzata ad attivita complementari e la condizionano alla preventiva comunicazione di prosecuzione e alla richiesta di rideterminazione del canone; l'inosservanza di queste condizioni puo integrare reato.
- La mera presentazione tardiva della comunicazione di prosecuzione dopo l'inizio dell'occupazione oltre la stagione non sanifica retroattivamente la condotta e non esclude, di per se, la responsabilita penale.
- In situazioni analoghe e' fondamentale produrre documentazione che attesti l'avvenuta e tempestiva comunicazione alle autorita competenti prima del termine stagionale; la prova del tempestivo adempimento puo evitare profili penali.
- L'intervento o il ritardo dell'autorita amministrativa nel sanzionare non sempre esclude la responsabilita penale del concessionario: l'assenza di un immediato provvedimento amministrativo non sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
- Per chi gestisce stabilimenti balneari e' consigliabile richiedere pareri e istruzioni formali all'ente concedente e conservare ricevute o attestazioni dell'avvenuta comunicazione e delle eventuali richieste di rideterminazione del canone per difesa in sede amministrativa e penale.
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