Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31777/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 10 del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di norme processuali per presunta mancata valutazione in primo grado della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 10 D.lgs. 74/2000, contestando che la documentazione contabile non sarebbe stata consegnata agli organi accertatori e che, comunque, la ricostruzione avrebbe reso insussistente la offensività; denuncia inoltre una confusione tra soggetti (Grifoni vs Resnati); 3) vizio di motivazione in relazione alla richiesta di estinzione per prescrizione del reato (sostenuta matura il 19.10.2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato per carenza di specificità e per irrilevanza perché l'udienza contestata era per repliche e l'istanza di rinvio non poteva avere rilievo; inoltre il ricorrente non ha dimostrato la fondatezza dell'impedimento. Secondo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'inadempimento dell'imputato circa la consegna dei documenti e ha richiamato la giurisprudenza che considera integrato il reato di occultamento quando l'amministratore rende prolungatamente inaccessibili i documenti utili all'accertamento, anche se la ricostruzione è possibile tramite terzi. Terzo motivo: infondato, perché la prescrizione ordinaria per il reato in questione matura il 19.10.2023 in virtù dell'art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 74/2000 (termine elevato di un terzo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 D.lgs. 74/2000

    Rilevato come norma che sanziona l'occultamento di documenti contabili; la Corte interpreta la fattispecie come integrata quando l'amministratore determina il mancato e prolungato rinvenimento dei documenti nei luoghi riferibili alla societa', ostacolando l'attività degli organi verificatori, anche se la ricostruzione contabile e' poi possibile tramite acquisizioni presso terzi

  • art. 17 comma 1-bis D.lgs. 74/2000

    introdotto dall'art. 2, comma 36-viciessemel, lett. l) D.L. 13/08/2011, n. 138, conv. in L. 14/09/2011, n. 148

    Prevede l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del D.lgs. 74/2000; applicata per calcolare la maturazione della prescrizione al 19.10.2023

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma che tutela l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; la Corte ricorda che il ricorrente deve non solo lamentare la violazione ma anche illustrare la fondatezza dell'istanza relativa all'assistenza (onere della prova della rilevanza dell'impedimento)

  • art. 619 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere, se necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; citata per spiegare che argomentazioni giuridiche infondate non costituiscono vizio di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali nei casi di inammissibilita' del ricorso, applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese

  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148

    art. 2, comma 36-viciessemel, lett. l)

    Norma normativa che ha modificato i termini di prescrizione per i reati tributari, elevandoli di un terzo

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'attribuzione della somma alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita'

Massime di principio

  • Le istanze processuali relative al legittimo impedimento del difensore devono essere specificamente dedotte e dimostrate; in cassazione e' insufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione senza provare la fondatezza e la rilevanza dell'impedimento
  • Nel reato previsto dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 l'occultamento dei documenti si configura anche quando l'amministratore determina il mancato o prolungato reperimento degli atti nei luoghi societari, ostacolando gli organi accertatori: la mera possibilità di ricostruzione tramite terzi non esclude automaticamente la rilevanza penale
  • In materia di prescrizione per i reati tributari, occorre applicare le specifiche modifiche normative (es. aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis D.lgs. 74/2000) e calcolare i termini tenendo conto di tali estensioni
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: se si deducono contraddizioni della motivazione basandosi su atti o dichiarazioni, e' necessario trascriverli integralmente o allegarli; altrimenti i motivi sono inammissibili per genericità
  • Se il ricorso e' dichiarato inammissibile non per colpa grave, la Corte può comunque irrogare una somma equitativa alla Cassa delle Ammende oltre alla condanna alle spese

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.