Cassazione Penale, Sentenza n. 31771/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in sede di appello, della condanna per furto (art. 624 c.p.) con la contestata aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.). Il ricorrente deduceva l'assenza degli elementi caratterizzanti la destrezza, sostenendo che non vi fu abilita' o sveltezza nei confronti della persona offesa ma solo l'approfittamento di una distrazione gia' esistente; in via subordinata negava l'impossessamento del bene affermando di avere raccolto il telefonino da terra per poi restituirlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura prospettata investisse valutazioni di merito e della prova riservate al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimita', atteso che la motivazione della sentenza d'appello e' risultata congrua e dettagliata. La Corte di appello aveva ricostruito che Lupidi, partecipando all'accerchiamento e all'aggressione del soggetto offeso, aveva approfittato della situazione di confusione per introdurre rapidamente la mano nella tasca della vittima e sottrarre il telefonino, manifestando cosi' rapidita' e abilita' tali da integrare l'aggravante della destrezza. Conseguentemente il provvedimento di condanna (pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui all'art. 624 c.p., confermato in sede di appello) e' rimasto impregiudicato; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che punisce il reato di furto; la sentenza conferma che il fatto ascritto (impossessamento del telefonino) rientra in questa fattispecie.
art. 625 n.4 cod. pen.
Aggravante della destrezza: interpretata nel senso che sussiste quando l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento, una condotta caratterizzata da abilita', astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore sulla res; puo' consistere sia in manovre sulla persona del derubato sia in azioni dirette sull'oggetto o sulle condizioni che ne permettono la sottrazione (es. circondare la vittima, inserire rapidamente la mano in tasca).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilita' del ricorso: applicata per disporre il pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle ammende.
Cass. Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'aggravante della destrezza richiede condotte caratterizzate da particolari abilita' o astuzia idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore, e non e' soddisfatta dal mero approfittare di una distrazione non provocata.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla quantificazione e all'applicazione delle spese e delle conseguenze della declaratoria di inammissibilita' del ricorso; usata per motivare l'esclusione della colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In tema di furto, l'aggravante della destrezza sussiste quando l'agente compie, prima o durante l'impossessamento, atti di particolare abilita', astuzia o rapidita' idonei a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; non e' sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata, salvo che l'agente non abbia contribuito a creare o sfruttare la situazione con condotte 'deste'.
- Le valutazioni probatorie e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito sono insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, esauriente e priva di illogicita'. Un ricorso che impugni esclusivamente tali valutazioni e' inammissibile.
- Quando il fatto avviene nel corso di una aggressione o di un accerchiamento, l'interazione dell'agente nella creazione della situazione (es. circondare la vittima) puo' integrare l'elemento soggettivo e materiale della destrezza anche se la vittima e' gia' in parte distraatta per altre ragioni.
- In sede di cassazione, per ottenere ammissione/correzione, e' necessario censurare questioni di diritto o di legittimita' formale; le doglianze puramente indiziarie o valutative saranno probabilmente dichiarate inammissibili.
- In caso di inammissibilita' del ricorso penale la parte puo' essere condannata al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende salvo prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
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