Cassazione Penale, Sentenza n. 31770/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati edilizi (DPR 380/2001) sostenendo, tra l'altro, che: 1) le conclusioni difensive inviate tempestivamente via PEC (secondo il protocollo emergenziale COVID) non erano state allegate né valutate dalla Corte d'Appello (violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.); 2) la motivazione era contraddittoria e illogica (errata valutazione dell'ancoraggio, della destinazione d'uso e della natura dell'opera); 3) erronea applicazione del DPR 380/2001 in quanto la "casa mobile" era veicolo targato e posizionabile temporaneamente; 4) sussisteva errore sulla norma extrapenale (art. 47 comma 3 cod. pen.); 5) la pena inflitta era eccessiva (art. 133 e 62-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la mancata considerazione delle conclusioni inviate via PEC nel regime emergenziale configura una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e che la Corte territoriale non ha motivato rispetto alla normativa regionale richiamata nelle conclusioni. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non trattati nel merito. Si segnala che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata allegazione/valutazione alle dichiarazioni/conclusioni difensive inviate in regime emergenziale via PEC integra una nullità generale a regime intermedio; l'intervento dell'imputato con conclusioni scritte è partecipazione sostanziale al processo e deve essere esaminato.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma organizzativa riferita alla disciplina procedurale nell'emergenza COVID che autorizza e regola modalità alternative di partecipazione/difesa (es. deposito via PEC) e consente il trattamento del ricorso secondo tali modalità.
DPR 380/2001, art. 44 lett. b), artt. 93, 94, 95
Normativa sostanziale in materia edilizia sanzionatoria: gli articoli riguardano le ipotesi di abusivismo e le sanzioni. Nel caso erano stati contestati reati edilizi sulla base di tali disposizioni, ma la Cassazione ha annullato per vizio procedurale senza decidere sulla fondatezza delle contestazioni sostanziali.
art. 47, comma 3, cod. pen.
Rinvio alla disciplina dell'errore sulla norma extrapenale (ignoranza inevitabile della legge); il ricorrente aveva dedotto l'inesistenza dell'elemento soggettivo per via di confusione normativa, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito essendosi limitata ad accogliere il vizio procedurale.
art. 133 cod. pen.
Principio della determinazione della pena e del bilanciamento delle attenuanti/ circostanze; il ricorrente ha contestato la sproporzione della pena applicata, questione assorbita dalla decisione di annullamento per vizio procedurale.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti; il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti e uno sconto di pena, ma la Cassazione non ha esaminato il punto per avere deciso sull'invalidità procedurale.
L.R. n. 16/2016 (richiamata nella motivazione difensiva, cd. Pf3)
Normativa regionale invocata dalla difesa per sostenere l'esonero da titolo abilitativo di strutture rimovibili/temporanee; la Corte d'Appello non ha motivato rispetto a tale normativa e la sua valutazione è stata ritenuta necessaria dalla Cassazione.
Massime di principio
- Se la difesa inoltra conclusioni via PEC secondo protocolli emergenziali, il giudice deve allegarle e valutarle: la loro omissione può configurare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- In tema di edilizia, la qualificazione giuridica dell'opera (veicolo/immobile, struttura rimovibile, destinazione d'uso) è centrale: va esaminata con riferimento anche alla normativa regionale e ai titoli amministrativi prodotti dalla difesa.
- Un vizio procedurale rilevante e tempestivamente dedotto (qui: omissione di esame delle conclusioni) può determinare l'annullamento con rinvio e assorbire restanti questioni di merito.
- La Cassazione, quando accerta una nullità che inficia il giudizio di merito, tende ad annullare con rinvio per nuovo esame piuttosto che decidere direttamente sulle questioni sostanziali non esaminate dai giudici del merito.
- In casi di contestazione su natura temporanea/removibile di un manufatto, è opportuno far valere esplicitamente le norme regionali e allegare documentazione amministrativa (es. CIL, targhe, libretti) affinché il giudice del merito le consideri.
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