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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46963/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riesame della misura di custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti (artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990). Fatti: il 27/06/2022 Alfano viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da Pasquale Fabio Lucci; a seguito di perquisizione venivano trovati su Alfano circa 10 grammi di cocaina e, presso l'abitazione della madre del Lucci, una busta contenente circa 850 grammi di cocaina nonché materiale per il confezionamento (macchina per sottovuoto e buste). La difesa sostenne che la piccola quantità indossata da Alfano era per uso personale, che Lucci aveva rivendicato la titolarità esclusiva della droga e che mancavano elementi per ritenere Alfano coinvolto nell'attività di cessione; perciò il Tribunale avrebbe motivato in modo apparente anche in ordine alle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il giudice d'appello ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha configurato il concorso di Alfano nella detenzione ai fini di spaccio: elementi decisivi sono stati la detenzione della busta trasportata dall'indagato, la sua partecipazione al trasporto mentre il Lucci guidava, la presenza e l'uso in casa della macchina per il sottovuoto e delle buste, la permanenza nell'abitazione per circa mezz'ora e il quantitativo complessivo di droga. Per tali ragioni sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari (rischio di prosecuzione dell'attività delittuosa, gravità del fatto e personalità con precedenti). In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80, comma 2

    artt. 73 e 80, comma 2 D.P.R. 309/1990

    La condotta è stata qualificata come detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sulla base della quantità sequestrata e degli elementi indiziari collegati al confezionamento e alla detenzione organizzata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi del ricorso; il ricorso è stato però giudicato generico e manifestamente infondato

  • art. 110 cod. pen.

    Applicata la disciplina del concorso di persone nel reato: il giudice ha ritenuto che Alfano abbia fornito un contributo consapevole (trasporto, partecipazione alle operazioni di confezionamento), distinguendo il concorso dalla mera connivenza

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari: il giudice ha ritenuto sussistente il pericolo di prosecuzione dell'attività criminosa e la gravità del fatto, giustificando la custodia cautelare

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate, Rv. 280244)

    Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244

    Precedente richiamato per la distinzione tra connivenza e concorso: il concorso richiede un contributo consapevole che può consistere anche in atti che agevolino l'attività delittuosa

Massime di principio

  • La mera presenza o il possesso di piccole quantità non esclude automaticamente il concorso se vi sono elementi che mostrano un contributo attivo (trasporto, partecipazione al confezionamento, uso di locali e attrezzature).
  • La distinzione tra connivenza e concorso si valuta sulla base della concreta condotta: la connivenza è passiva; il concorso richiede un contributo consapevole, anche se materiale e non necessariamente direttivo.
  • Quantitativi elevati di stupefacente, unitamente a strumenti per il confezionamento e a luoghi adibiti alla custodia, sono indici tipici della destinazione allo spaccio, rafforzando le esigenze cautelari.
  • La partecipazione al trasporto del materiale, quando il conducente è impedito, è elemento probatorio significativo della responsabilità condivisa.
  • Il tempo di permanenza in un luogo usato per le operazioni di confezionamento e la presenza di attrezzature 'ancora calde' costituiscono indizi concreti di coinvolgimento operativo.
  • Nelle richieste di riesame o impugnazioni cautelari è essenziale contestare nel merito le specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato: censure generiche rischiano l'inammissibilità.
  • Precedenti penali rilevanti e giudizi negativi sulla personalità possono inclinare la valutazione delle esigenze cautelari verso misure più afflittive, se sussistono indizi concreti di spaccio.

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