Cassazione Civile, Ordinanza n. 23165/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tributario per l'anno 2004 riguardante IVA e IRAP. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato l'accertamento limitatamente a tali imposte e rigettato per il resto l'impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con i relativi versamenti quietanzati. L'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando l'intervenuto pagamento di quanto dovuto per la definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che il processo era rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020 per effetto della richiesta di definizione agevolata. Non risultando notificato alcun diniego della definizione entro il termine previsto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, e avendo l'Agenzia stessa chiesto l'estinzione per avvenuto versamento delle somme dovute, ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate e la Corte ha escluso statuizioni sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 e, in assenza di diniego notificato nel termine, consente la definizione della lite secondo la disciplina speciale.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Il diniego della definizione avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2020; la mancanza di tale notifica impedisce di considerare inefficace la procedura di definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
L'intervenuto pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13
In ragione dell'esito estintivo del giudizio, la Corte ha escluso i presupposti per le statuizioni sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La domanda di definizione agevolata della lite fiscale, se tempestivamente proposta e accompagnata dagli adempimenti richiesti, determina la sospensione del giudizio nei limiti e per il tempo previsti dalla disciplina speciale.
- Se non risulta notificato il diniego della definizione entro il termine stabilito dalla legge e il contribuente ha versato integralmente le somme dovute, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione normativa speciale.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della controversia, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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