Cassazione Civile, Ordinanza n. 14011/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subaffitto di un terreno registrato nel 2004, poi modificato nel 2006 quanto alle condizioni economiche. La parte attrice, assumendo il mancato pagamento dei canoni dal 1 giugno 2009 e il mancato trasferimento dei beni mobili indicati nell'allegato contrattuale al termine del rapporto, convenne in giudizio l'associazione subaffittuaria e alcuni suoi ex o attuali presidenti, chiedendo il pagamento di canoni insoluti e il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò l'associazione e un ex presidente, ritenendolo responsabile anche personalmente per aver agito in nome e per conto dell'associazione; la Corte d'appello ridusse la somma dovuta e confermò per il resto. In cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la domanda non avrebbe investito la sua responsabilità personale ex art. 38 c.c.; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. relativa al termine semestrale per agire verso il debitore principale; 3) omesso esame circa l'obbligo di consegna dei beni mobili, sostenendo che la scadenza del contratto impedisse di addebitargli l'inadempimento oltre tale data; 4) omesso esame e omessa motivazione sul quantum del danno relativo ai beni mobili mancanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché non rispettoso dell'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché la Corte d'appello aveva correttamente ricondotto alla responsabilità ex art. 38 c.c. la evocazione in giudizio dell'ex presidente quale soggetto che aveva stipulato i contratti per l'associazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che la decadenza ex art. 1957 c.c. non è rilevabile d'ufficio, salvo materie indisponibili, sicché la sua deduzione per la prima volta in appello era tardiva. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme, mancava l'indicazione delle diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado; inoltre le doglianze miravano in realtà a rivalutare il merito e la motivazione non presentava alcuna anomalia rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato viene richiamato dal ricorrente, ma la Corte di cassazione ritiene che la censura non sia specificamente e correttamente articolata rispetto alla motivazione d'appello.
la responsabilità personale dell'ex presidente è ricondotta alla stipulazione dei contratti in nome e per conto dell'associazione, sicché l'evocazione in giudizio come ex presidente introduceva il fatto rilevante ai fini della responsabilità.
viene ritenuto corretto il rilievo di tardività dell'eccezione di decadenza proposta per la prima volta in appello.
il mancato esercizio dell'azione verso il debitore principale nel termine di sei mesi integra una decadenza che non può essere rilevata d'ufficio, salvo materie indisponibili.
"La decadenza non può essere rilevata d'ufficio, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione"
la decadenza è, per regola generale, eccezione proponibile solo dalla parte interessata e non rilevabile d'ufficio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il paradigma del vizio di nullità della sentenza dedotto per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il paradigma invocato per la denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente il riesame del merito.
il ricorrente deve indicare specificamente dove gli atti e documenti rilevanti siano rinvenibili nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
in presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una specifica e autosufficiente indicazione dell'atto introduttivo e del contenuto della domanda, con puntuale localizzazione processuale del documento.
- L'evocazione in giudizio del soggetto che ha stipulato un contratto in nome e per conto di un ente privo di personalità giuridica può essere sufficiente a introdurre il fatto costitutivo della responsabilità personale prevista dall'art. 38 c.c., quando la qualificazione giuridica dei fatti sia correttamente operata dal giudice.
- La decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. ha natura di eccezione non rilevabile d'ufficio, salvo le limitate ipotesi di materie indisponibili; se sollevata per la prima volta in appello, è tardiva.
- In presenza di 'doppia conforme', i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito né delle risultanze istruttorie, salvo i soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità del motivo.
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