Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03422/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di progettazione affidato a un raggruppamento temporaneo di professionisti per interventi di sistemazione idraulica e fognaria in un'area del bacino del Sarno e del versante vesuviano. La società capogruppo del raggruppamento ha agito chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della parte pubblica, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, il pagamento dei compensi per le prestazioni eseguite e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha riconosciuto solo in parte i compensi; in appello la somma è stata ulteriormente ridotta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle regole ermeneutiche e delle norme sull'inadempimento, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente letto la decisione di primo grado e qualificato come extracontrattuali prestazioni che sarebbero invece rientrate nel contratto; 2) e 3) nullità processuale, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1218 c.c., per un presunto errore percettivo nella lettura della consulenza tecnica d'ufficio, con cui la Corte avrebbe confuso il progetto del 2005 approvato con una precedente bozza non approvata, giungendo a escludere il compenso per il progetto del 2002 e la sua integrazione; 4) ulteriori censure, sempre per errore percettivo e vizio motivazionale, contro la decisione che aveva ritenuto non dovuto il compenso per il progetto 2002 anche per l'aumento dei costi e per l'aver superato il raggruppamento i limiti dell'incarico; 5) censure contro il capo relativo alla progettazione definitiva di un canale/opera di versante, ritenuta non compensabile perché estranea o non approvata, deducendo che la Corte avrebbe travisato un verbale da cui risultava il conferimento dell'incarico. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata soprattutto sul fatto che nessun compenso era dovuto per progetti non approvati e che il committente aveva legittimamente esercitato il potere contrattuale di richiedere modifiche e integrazioni senza compensi aggiuntivi. I motivi centrati sul preteso errore percettivo della consulenza tecnica sono stati considerati inammissibili perché non riguardavano un fatto storico decisivo non esaminato, ma solo l'apprezzamento della prova e del consulente, quindi una doglianza di merito. Anche il motivo relativo alla progettazione del canale è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo una delle rationes decidendi autonome della sentenza d'appello, restando intatta l'altra ragione giustificatrice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico nella censura, ma la Corte ne ha escluso la violazione perché la doglianza non colpiva la vera ratio della decisione impugnata.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalle parti per sostenere l'inadempimento contrattuale; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché rivolte al merito dell'apprezzamento compiuto dai giudici di appello.

  • art. 1453 c.c.

    norma posta a base della domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dalla parte attrice.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere un errore percettivo nell'utilizzo della consulenza tecnica; la Corte ha escluso la configurabilità del vizio dedotto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché non incidenti sulla ratio decidendi o perché rivolte a questioni di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere il travisamento della prova, rimediabile in revocazione, dal vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 7 e 8 del contratto

    interpretati nel senso che attribuivano al committente il potere di chiedere modifiche e integrazioni progettuali senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per le attività non approvate.

  • art. 5 della legge 225 del 1992

    richiamato nel contraddittorio per sostenere la cessazione della funzione del Commissario delegato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attaccano solo argomentazioni secondarie o ipotetiche.
  • L'errore percettivo sulla consulenza tecnica d'ufficio non è configurabile come vizio di cassazione se la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione della prova o la sua rilevanza; in tali casi la censura resta nel merito.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riguardi il fatto probatorio in sé, trova il rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso che aggredisca solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse.
  • In un rapporto di progettazione, se il contratto attribuisce al committente il potere di richiedere modifiche e integrazioni, non è dovuto un compenso ulteriore per elaborati non approvati o rientranti in quella facoltà di modifica, salvo diversa pattuizione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.