Cassazione Civile, Ordinanza n. 31135/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società, capofila di un'associazione temporanea di imprese costituita con altra impresa, aveva eseguito lavori in subappalto nell'ambito di un appalto per opere pubbliche. Durante l'esecuzione erano sorte contestazioni su somme asseritamente dovute per lavori eseguiti e per un premio riconosciuto per la tempestiva ultimazione. La capofila otteneva un decreto ingiuntivo; la controparte proponeva opposizione, pagava in forza della provvisoria esecutività e formulava domanda riconvenzionale per la restituzione del premio e di somme pagate a creditori della mandante dell'ATI a seguito di pignoramento presso terzi, oltre a pretese ulteriori per asserite irregolarità nell'esecuzione. In primo grado il decreto veniva revocato e veniva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme corrisposte ai terzi creditori, mentre venivano rigettate le ulteriori domande. In appello, la capofila impugnava la decisione e la controparte proponeva appello incidentale tardivo: la Corte d'appello rigettava l'appello principale e accoglieva l'incidentale sul premio, ritenendo dovuta la restituzione perché le opere erano state tardive. In Cassazione la capofila deduceva, con i primi tre motivi, violazione di legge sostenendo che i debiti contratti dalla mandante dell'ATI erano debiti propri di quest'ultima, non solidalmente riferibili alla mandataria e comunque non compensabili nei confronti della capofila; contestava inoltre il richiamo alla disciplina della solidarietà e della fideiussione. Con il quarto motivo sosteneva che l'appello incidentale tardivo fosse inammissibile perché non reso necessario dalle difese dell'appellante principale. Con il quinto motivo contestava la distribuzione dell'onere della prova sulla tardiva ultimazione dei lavori e sul conseguente venir meno del premio. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché i debiti erano stati contratti nell'interesse dell'ATI e quindi gravavano solidalmente anche sulla mandataria; ha invece accolto il quarto motivo, affermando l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo quando l'interesse a proporlo non derivi dall'impugnazione principale, e ha assorbito il quinto.
La decisione
Ricorso accolto limitatamente al quarto motivo; rigettati i primi tre motivi e assorbito il quinto. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo. Sono stati confermati il rigetto dell'appello principale dell'ATI e la sussistenza, nei limiti della compensazione già operata, del credito della società committente/appaltatrice. Spese integralmente compensate nei gradi di merito e in Cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente quale parametro di valutazione delle prove; non è accolto nei primi tre motivi
richiamato sia in tema di riparto dell'onere probatorio sia nel quinto motivo; il quinto resta assorbito
art. 13 L. n. 109 del 1994
ritenuto applicabile, o comunque richiamato nell'atto costitutivo dell'ATI e nel contratto, quale base della responsabilità solidale tra le imprese associate verso la controparte e verso il subappaltante
invocato per negare estensione della responsabilità alla mandataria; motivo disatteso
invocato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di fideiussione; motivo rigettato
richiamato nel ragionamento della ricorrente sulla solidarietà dei debitori garantiti
richiamato nel motivo sull'impugnazione incidentale tardiva
ritenuto che l'appello incidentale tardivo sia inammissibile se l'interesse a proporlo non nasce dall'appello principale
invocato nel quinto motivo come possibile riconoscimento di debito, ma il motivo è assorbito
richiamato nel quinto motivo insieme alla buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato nel quinto motivo; la Corte afferma che il tema resta assorbito
usato per la cassazione con decisione nel merito, senza ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo il tenore del provvedimento
Massime di principio
- Nell'ambito di un'ATI costituita per l'esecuzione di lavori, i debiti contratti per attività inerenti all'esecuzione dell'opera possono gravare solidalmente anche sulla mandataria, indipendentemente dalla formale intestazione del debito alla sola mandante, quando il debito sia stato assunto nell'interesse dell'associazione.
- Se il contratto o la disciplina richiamata prevedono la solidarietà delle imprese associate verso la controparte, il pagamento effettuato dal committente o appaltatore per soddisfare creditori dell'ATI può essere fatto valere nei confronti della mandataria solidalmente responsabile, anche ai fini della compensazione con crediti verso l'associazione.
- L'appello incidentale tardivo è inammissibile quando l'interesse a proporlo non sia sorto per effetto dell'impugnazione principale, poiché non è consentito recuperare con l'impugnazione tardiva una facoltà di gravame già esistente al momento della pubblicazione della sentenza.
- Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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