Cassazione Civile, Ordinanza n. 31676/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per evasione di IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d'imposta 2013, notificato a una persona fisica quale amministratore unico di una società, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997, per concorso nelle violazioni tributarie della società. Secondo l'Ufficio, la società era stata artificiosamente localizzata all'estero con sede fittizia in San Marino, e la contribuente avrebbe agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti e beneficiando direttamente delle somme, come emergerebbe da bonifici e prelevamenti indicati negli atti di indagine. La CTR aveva invece annullato le sanzioni ritenendo che, trattandosi di società reale e non di cartiera, e avendo agito l'amministratore in nome e per conto della società senza beneficio diretto dai pagamenti, non fosse configurabile la responsabilità personale. L'Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.lgs. n. 472/1997, 7 d.l. n. 269/2003, 2727, 2729, 2697 c.c. e 115 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse valorizzato gli elementi istruttori da cui risultava che la contribuente fosse l'effettiva beneficiaria delle violazioni e che la società fosse stata strumentalizzata a fini personali.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che la deroga alla regola della responsabilità personale dell'autore dell'illecito, prevista dall'art. 7 d.l. n. 269/2003 per le società con personalità giuridica, opera solo quando la persona fisica abbia agito nell'interesse e a vantaggio della società, effettiva beneficiaria della condotta. Se invece l'amministratore ha operato nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come schermo o paravento, non si applica l'art. 7 e torna la regola generale della responsabilità personale. Nel caso concreto, la CTR ha errato nel limitarsi a valorizzare l'effettività dell'attività sociale e la non cartolarità della società, senza esaminare gli elementi fattuali indicati dall'Ufficio circa i flussi finanziari verso l'amministratrice e la famiglia, necessari per stabilire se ella fosse la reale beneficiaria delle violazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione del concorso nella violazione tributaria e della riferibilità delle sanzioni alla persona fisica che ha concorso nell'illecito, nei limiti di compatibilità con la disciplina speciale successiva.
la deroga al principio di responsabilità personale opera solo se la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica; non opera se l'ente è usato come schermo per interessi esclusivamente personali.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
esprime il principio generale di personalità della sanzione amministrativa tributaria, riferibile alla persona fisica autrice della violazione.
la responsabilità solidale della società presuppone che la violazione sia stata commessa nell'interesse della società; se manca tale interesse, non opera la solidarietà né la deroga dell'art. 7 d.l. n. 269/2003.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato in relazione al governo delle presunzioni semplici sui flussi finanziari e sulla fittizietà del vantaggio personale.
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli indizi offerti dall'Ufficio.
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla beneficiaria effettiva delle violazioni.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove acquisite e dedotte in giudizio.
richiamato quanto alla trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la regola generale è la responsabilità personale della persona fisica autrice della violazione; la disciplina speciale che pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica è una deroga di stretta interpretazione.
- L'art. 7 d.l. n. 269/2003 si applica solo quando la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della società, che sia la reale beneficiaria delle violazioni; se l'amministratore agisce nel proprio esclusivo interesse, la deroga non opera.
- La mera esistenza formale o l'effettiva operatività della società non escludono, di per sé, che essa sia stata utilizzata come schermo per interessi personali dell'amministratore: occorre accertare in concreto chi abbia tratto il vantaggio dalle violazioni.
- Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi fattuali e indiziari offerti dall'Ufficio per stabilire se la persona fisica sia l'effettiva beneficiaria dell'illecito; l'omessa considerazione di tali dati integra vizio di motivazione o di esame di fatti decisivi.
- L'esterovestizione e, più in generale, la fittizia localizzazione della sede sociale non esauriscono l'indagine sulla riferibilità delle sanzioni: resta decisivo verificare se la persona fisica abbia utilizzato l'ente come mero paravento per vantaggi fiscali personali.
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