Cassazione Civile, Ordinanza n. 32722/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soggetto obbligato)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 31 ottobre 1996, inserita nel contesto di altri accordi familiari e successori, con cui una sorella si impegnava a cedere al fratello il 50% della nuda proprietà di un immobile sito in Milano Marittima se non si fosse perfezionata la vendita del bene entro il 1997. Il fratello ha convenuto in giudizio la sorella chiedendo il trasferimento della quota e il risarcimento dei danni, sostenendo che l'impegno discendesse da un assetto transattivo o comunque da una regolazione complessiva di rapporti successori e patrimoniali familiari. La sorella ha resistito chiedendo in via riconvenzionale la nullità del patto, assumendo che si trattasse in realtà di una donazione, o di una promessa di donazione, nulla per difetto di forma e di causa liberale. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha escluso che la scrittura integrasse una transazione, non avendo rinvenuto una res litigiosa oggettiva e specifica né un collegamento sufficiente con la divisione ereditaria coeva; ha quindi ritenuto che, caduta la causa transattiva, l'impegno di trasferimento fosse privo di corrispettivo e dunque riconducibile a liberalità nulla, ovvero a preliminare di donazione parimenti nullo. Con il ricorso per cassazione il fratello ha dedotto: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per omessa considerazione dell'atto notarile di divisione coevo e del comportamento complessivo delle parti; violazione dell'art. 764 c.c. per mancato riconoscimento di una divisione transattiva o di una transazione divisoria; violazione dell'art. 769 c.c. per l'erronea qualificazione dell'impegno come donazione nulla; violazione degli artt. 1366, 1367 e 1369 c.c. per mancata applicazione del principio di conservazione del contratto e per non avere interpretato la clausola nel senso più idoneo a mantenerne effetti; omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nel contenuto della divisione dei beni materni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata; ha ribadito che la transazione richiede che dalla scrittura emerga la res litigiosa, cioè una situazione di dissenso potenziale specifica, e che negli accordi transattivi relativi a trasferimenti immobiliari il rigore formale è maggiore, dovendo risultare dall'atto gli elementi essenziali del negozio; ha condiviso la valutazione del giudice di rinvio secondo cui dalla scrittura non emergeva alcun contrasto oggettivo tra le parti in ordine all'immobile, né un univoco collegamento con la divisione ereditaria, né una prova sufficiente che la previsione di trasferimento fosse corrispettivo di concessioni reciproche. Esclusa la causa transattiva, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'impegno come liberalità non validamente formata o come promessa di donazione nulla; ha inoltre negato che il principio di conservazione potesse sostituire la volontà negoziale non desumibile dall'atto, precisando che i criteri sussidiari di interpretazione operano solo in presenza di ambiguità residua. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fratello, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma quale giudice di rinvio, che aveva accolto l'appello della sorella e dichiarato la nullità del patto di cessione della quota del 50% della nuda proprietà dell'immobile. La Corte ha ritenuto che la scrittura privata non contenesse elementi sufficienti per qualificare l'accordo come transazione, mancando la prova di una res litigiosa specifica e di reciproche concessioni desumibili dall'atto; ha escluso anche la possibilità di ricostruire validamente l'accordo come divisione transattiva. Una volta esclusa la causa transattiva, l'impegno di trasferire la quota è stato considerato privo di corrispettivo e quindi non sorretto da una causa diversa dalla liberalità, con conseguente nullità per difetto di forma o come preliminare di donazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto va compiuta secondo i canoni legali di ermeneutica; in cassazione è censurabile solo la violazione di tali canoni o una motivazione inadeguata, non una diversa lettura del medesimo testo.
Le clausole vanno lette complessivamente e in relazione tra loro, ma la censura in cassazione non può risolversi nella mera proposta di una interpretazione alternativa.
La parte ricorrente invocava la divisione transattiva; la Corte ha escluso che la scrittura potesse essere ricondotta a tale schema, in mancanza di una res controversa e di un assetto definitorio di reciproche pretese.
Esclusa la causa transattiva e mancando un corrispettivo, l'impegno di trasferimento non poteva che ricadere nell'area della liberalità, con nullità dell'atto o del preliminare di donazione per difetto di forma.
Il criterio di buona fede interpretativa non consente di sostituire una volontà negoziale non desumibile dall'atto.
Il principio di conservazione opera solo in presenza di ambiguità non superate dai criteri principali di interpretazione; non può essere usato per riscrivere il contratto.
Il criterio di interpretazione conforme alla natura e all'oggetto del contratto è sussidiario e non può prevalere quando il testo consente già una soluzione compiuta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è infondato quando mira in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
La transazione generale può riguardare una pluralità di rapporti; tuttavia deve emergere dall'atto la res litigiosa e il nuovo regolamento di interessi.
Quando l'accordo ha ad oggetto trasferimenti immobiliari, la forma scritta richiede che dall'atto risultino gli elementi essenziali del negozio.
La Corte richiama in via dubitativa il possibile contrasto con il divieto dei patti successori, quale ulteriore profilo di incompatibilità della tesi del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La soccombenza ha comportato l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione e qualificazione di un negozio giuridico sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non la richiesta di una diversa lettura degli stessi elementi.
- Per configurare una transazione è necessario che dall'atto emerga, anche sinteticamente ma con certezza, la res litigiosa o res dubia, cioè la materia oggetto di contrasto tra le parti; non basta un generico intento di regolare rapporti familiari o patrimoniali.
- Nella transazione che coinvolge trasferimenti immobiliari il rigore formale è accentuato: dalla scrittura devono risultare gli elementi essenziali del negozio e il nuovo regolamento di interessi, desumibile con certezza dal contenuto dell'atto.
- Il principio di conservazione del contratto e i criteri ermeneutici sussidiari non possono essere impiegati per sostituire la volontà delle parti quando questa non sia ricavabile dal testo negoziale attraverso i criteri principali di interpretazione.
- Esclusa la causa transattiva di un impegno a trasferire un bene, se non risulta un corrispettivo o un'altra causa idonea, l'atto può essere ricondotto alla liberalità e, se privo della forma richiesta, dichiarato nullo o qualificato come preliminare di donazione nullo.
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