Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di IVA relativa all’anno 2008, oltre sanzioni, interessi e accessori. La CTP aveva annullato la cartella ritenendo invalida la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione. La CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione e respinto quello incidentale del contribuente. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi UE di neutralità e proporzionalità dell’IVA, lamentando che la CTR avesse attribuito centralità alla dichiarazione e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione dei principi costituzionali di legalità, capacità contributiva, coerenza e proporzionalità, nonché degli artt. 23 e 25 Cost.; (3) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per il disconoscimento del credito IVA sarebbe stato necessario un avviso di rettifica e non una semplice cartella; (4) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000, assumendo che la cartella fosse priva di motivazione sulle ragioni dell’iscrizione a ruolo e sul mancato accoglimento delle difese preventive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17758/2016 e la giurisprudenza successiva: anche in caso di omessa dichiarazione IVA, il diritto alla detrazione/credito non è negato in via automatica se il contribuente dimostra in giudizio, con idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito, purché si tratti di acquisti da soggetto passivo IVA, assoggettati a imposta e destinati a operazioni imponibili, e la deduzione sia effettuata entro il termine previsto. Ha precisato che il controllo automatizzato può portare all’iscrizione a ruolo e alla cartella, ma non può incidere sul diritto sostanziale al credito se questo viene provato. Il secondo motivo è stato assorbito, compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché coerente con i principi già affermati in materia di controllo automatizzato e recupero del credito IVA. Il quarto motivo è stato anch’esso respinto, poiché la censura riguardava in realtà una diversa valutazione del merito e non una vera violazione di legge. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia e accerti, in particolare, se il contribuente provi l’effettiva sussistenza del credito IVA; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo, ma non giustifica il diniego automatico del credito IVA se il contribuente ne prova l’esistenza sostanziale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato; il recupero del credito esposto può avvenire in via formale, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare il credito in giudizio.
Richiamato dal ricorrente per affermare il diritto alla detrazione/credito IVA secondo la disciplina sostanziale dell’imposta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del credito IVA e alla sua emersione nel sistema dell’imposta.
La censura sulla motivazione della cartella è stata respinta perché in realtà mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione di merito.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
artt. 23 e 25 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della violazione dei principi di legalità e di capacità contributiva, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- In tema di IVA, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto al credito o alla detrazione, se il contribuente dimostra in giudizio, con documentazione idonea, i presupposti sostanziali dell’imposta.
- Il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 può legittimare l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, ma resta salvo il sindacato contenzioso sull’effettiva esistenza del credito IVA.
- Il diritto al credito IVA nasce dalla legge e non dalla sola dichiarazione; la dichiarazione omessa o nulla non preclude la prova giudiziale del credito, nei limiti temporali e probatori previsti.
- Le sanzioni e gli interessi possono restare applicabili in caso di omissione dichiarativa, anche quando il credito sia riconosciuto in sede contenziosa.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, quando la norma sia stata correttamente individuata e interpretata.
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