Cassazione Civile, Ordinanza n. 18143/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia riguarda suoli inseriti in un PEEP approvato nel 1980, occupati d'urgenza nel 1984 e poi trasformati per l'edificazione da parte della cooperativa assegnataria del diritto di superficie. I proprietari pro quota dei terreni, poi deceduti e sostituiti in giudizio dai loro eredi, avevano chiesto la condanna solidale del Comune e della cooperativa al pagamento di una somma pari al valore di mercato dei beni, a titolo di risarcimento per occupazione appropriativa, oltre all'indennizzo dovuto per l'occupazione legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva anche dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal Comune verso la cooperativa. In appello il Comune e la cooperativa avevano impugnato la decisione, ma la Corte territoriale aveva confermato l'inammissibilità della manleva, rigettato l'eccezione di prescrizione e respinto le censure sulla quantificazione del danno. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione delle norme su regresso e solidarietà, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno sulla manleva e che la tardività della domanda non fosse rilevabile d'ufficio; 2) omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il dies a quo e gli effetti delle proroghe dell'occupazione; 4) erroneità del riconoscimento del risarcimento commisurato al pieno valore del bene, perché l'occupazione acquisitiva sarebbe incompatibile con la giurisprudenza CEDU e non potrebbe comportare una perdita della proprietà in assenza di un formale trasferimento; 5) erroneità dei criteri di stima del danno e difetto di interesse a contestare il criterio applicato; 6) erronea liquidazione delle spese in favore di ciascuno dei nove eredi, nonostante la difesa unitaria. La cooperativa ha aderito ai motivi dal terzo al sesto e ha proposto un motivo incidentale sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del Comune e il ricorso incidentale della cooperativa. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sul giudicato interno; ha respinto il secondo perché la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sulla domanda di manleva, rigettandola per inammissibilità; ha respinto il terzo, correggendo la motivazione ma confermando il dispositivo, affermando che nelle occupazioni illegittime della P.A. il danno da perdita della proprietà si valuta alla data della domanda; ha respinto il quarto, ribadendo che il proprietario può chiedere il risarcimento per equivalente anche per il valore integrale del bene e che l'art. 42-bis non esclude i rimedi civilistici fino a quando il potere acquisitivo non sia esercitato; ha respinto il quinto, osservando che il criterio di stima e la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo sono rimessi al giudice di merito e che il Comune non aveva interesse a contestare un criterio per lui più favorevole del valore pieno; ha respinto il sesto perché la liquidazione delle spese per più parti difese dallo stesso legale è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in tema di regresso e rapporti interni tra coobbligati solidali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato per difetto di specifica censura alla ratio decidendi
richiamato in tema di responsabilità solidale e diritto di rivalsa/regresso tra coobbligati
richiamato con riferimento al giudicato interno formatosi sulla questione della manleva
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della Corte
richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione perché il motivo di appello era stato comunque deciso
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
richiamato in tema di occupazione/espropriazione per pubblica utilità e rapporti con la cooperativa
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato in tema di estensione degli effetti interruttivi/sospensivi tra condebitori
richiamato in tema di eccezione di prescrizione e sua deducibilità
richiamato in tema di rinuncia alla prescrizione/eccezione
richiamato per l'effetto interruttivo della notificazione della citazione
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato dal ricorrente per il termine quinquennale di prescrizione del risarcimento del danno
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
invocato per contestare l'occupazione acquisitiva, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibile il risarcimento del valore del bene nei casi di occupazione illegittima
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo
richiamato dal ricorrente per contestare il criterio del valore del bene nel risarcimento
richiamato in relazione alla tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente
art. 39 L. n. 2359 del 1865
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo
art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo
art. 5-bis, comma 7-bis, L. n. 359 del 1992
richiamato come criterio di calcolo del danno, ritenuto dal giudice di merito ma non censurabile in concreto dal Comune per difetto di interesse e perché più favorevole di quello del valore pieno
richiamato in tema di spese di lite poste a carico della parte soccombente
richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali
interpretato nel senso che l'aumento del compenso per più parti difese dallo stesso avvocato è facoltativo, non obbligatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo
art. 42 Cost.
richiamato come norma sulla proprietà privata e sulla riserva di legge in tema di espropriazione
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
considerato fonte del potere acquisitivo della P.A., ma non norma che escluda i rimedi civilistici del proprietario fino a quando il potere non sia esercitato
menzionato solo incidentalmente, per escludere con difficoltà lo jus tollendi nel contesto di opere pubbliche
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all'occupazione illegittima di fondi privati da parte della pubblica amministrazione, il danno da perdita della proprietà può essere liquidato in misura corrispondente al valore pieno del bene quando il proprietario agisca per equivalente, perché la proposizione della domanda risarcitoria integra una rinuncia forzosa al diritto dominicale.
- L'illecito derivante da occupazione e trasformazione irreversibile del fondo ha natura permanente; la prescrizione del risarcimento va valutata alla luce della protrazione della condotta e del momento in cui la pretesa viene azionata, non in base alla sola data iniziale dell'occupazione.
- Fino a quando la pubblica amministrazione non eserciti il potere acquisitivo previsto dall'art. 42-bis, il privato conserva la possibilità di scegliere tra tutela restitutoria e tutela risarcitoria per equivalente; la mera inerzia dell'amministrazione non elimina i rimedi civilistici del proprietario.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si limita a criticare la decisione di primo grado senza aggredire la vera ragione della decisione d'appello, il motivo è inammissibile.
- L'assenza di un appello specifico contro una statuizione di primo grado può determinare giudicato interno e precludere il riesame della questione in cassazione.
- La quantificazione del danno da perdita del bene e la scelta del metodo estimativo rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Quando più parti aventi identica posizione processuale sono difese dallo stesso difensore, l'aumento del compenso previsto dal decreto parametri è facoltativo e la sua mancata applicazione non integra di per sé violazione di legge.
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