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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18143/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia riguarda suoli inseriti in un PEEP approvato nel 1980, occupati d'urgenza nel 1984 e poi trasformati per l'edificazione da parte della cooperativa assegnataria del diritto di superficie. I proprietari pro quota dei terreni, poi deceduti e sostituiti in giudizio dai loro eredi, avevano chiesto la condanna solidale del Comune e della cooperativa al pagamento di una somma pari al valore di mercato dei beni, a titolo di risarcimento per occupazione appropriativa, oltre all'indennizzo dovuto per l'occupazione legittima. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva anche dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dal Comune verso la cooperativa. In appello il Comune e la cooperativa avevano impugnato la decisione, ma la Corte territoriale aveva confermato l'inammissibilità della manleva, rigettato l'eccezione di prescrizione e respinto le censure sulla quantificazione del danno. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione delle norme su regresso e solidarietà, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ravvisato un giudicato interno sulla manleva e che la tardività della domanda non fosse rilevabile d'ufficio; 2) omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il dies a quo e gli effetti delle proroghe dell'occupazione; 4) erroneità del riconoscimento del risarcimento commisurato al pieno valore del bene, perché l'occupazione acquisitiva sarebbe incompatibile con la giurisprudenza CEDU e non potrebbe comportare una perdita della proprietà in assenza di un formale trasferimento; 5) erroneità dei criteri di stima del danno e difetto di interesse a contestare il criterio applicato; 6) erronea liquidazione delle spese in favore di ciascuno dei nove eredi, nonostante la difesa unitaria. La cooperativa ha aderito ai motivi dal terzo al sesto e ha proposto un motivo incidentale sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del Comune e il ricorso incidentale della cooperativa. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sul giudicato interno; ha respinto il secondo perché la Corte territoriale aveva comunque pronunciato sulla domanda di manleva, rigettandola per inammissibilità; ha respinto il terzo, correggendo la motivazione ma confermando il dispositivo, affermando che nelle occupazioni illegittime della P.A. il danno da perdita della proprietà si valuta alla data della domanda; ha respinto il quarto, ribadendo che il proprietario può chiedere il risarcimento per equivalente anche per il valore integrale del bene e che l'art. 42-bis non esclude i rimedi civilistici fino a quando il potere acquisitivo non sia esercitato; ha respinto il quinto, osservando che il criterio di stima e la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo sono rimessi al giudice di merito e che il Comune non aveva interesse a contestare un criterio per lui più favorevole del valore pieno; ha respinto il sesto perché la liquidazione delle spese per più parti difese dallo stesso legale è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1299 c.c.

    richiamato in tema di regresso e rapporti interni tra coobbligati solidali, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato per difetto di specifica censura alla ratio decidendi

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di responsabilità solidale e diritto di rivalsa/regresso tra coobbligati

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento al giudicato interno formatosi sulla questione della manleva

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della Corte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione perché il motivo di appello era stato comunque deciso

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 35 L. n. 865 del 1971

    richiamato in tema di occupazione/espropriazione per pubblica utilità e rapporti con la cooperativa

  • art. 5 L. n. 385 del 1980

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 4 L. n. 166 del 2002

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 33 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 1310 c.c.

    richiamato in tema di estensione degli effetti interruttivi/sospensivi tra condebitori

  • art. 2939 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di prescrizione e sua deducibilità

  • art. 2937 c.c.

    richiamato in tema di rinuncia alla prescrizione/eccezione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo della notificazione della citazione

  • art. 2944 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il termine quinquennale di prescrizione del risarcimento del danno

  • art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    invocato per contestare l'occupazione acquisitiva, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibile il risarcimento del valore del bene nei casi di occupazione illegittima

  • art. 827 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo

  • art. 834 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il criterio del valore del bene nel risarcimento

  • art. 2058 c.c.

    richiamato in relazione alla tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente

  • art. 39 L. n. 2359 del 1865

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo

  • art. 55 d.P.R. n. 327 del 2001

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo

  • art. 5-bis, comma 7-bis, L. n. 359 del 1992

    richiamato come criterio di calcolo del danno, ritenuto dal giudice di merito ma non censurabile in concreto dal Comune per difetto di interesse e perché più favorevole di quello del valore pieno

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite poste a carico della parte soccombente

  • art. 1 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato in tema di parametri per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    interpretato nel senso che l'aumento del compenso per più parti difese dallo stesso avvocato è facoltativo, non obbligatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

  • art. 382, comma 4, c.p.c.

    utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo

  • art. 42 Cost.

    richiamato come norma sulla proprietà privata e sulla riserva di legge in tema di espropriazione

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    considerato fonte del potere acquisitivo della P.A., ma non norma che escluda i rimedi civilistici del proprietario fino a quando il potere non sia esercitato

  • art. 936 c.c.

    menzionato solo incidentalmente, per escludere con difficoltà lo jus tollendi nel contesto di opere pubbliche

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all'occupazione illegittima di fondi privati da parte della pubblica amministrazione, il danno da perdita della proprietà può essere liquidato in misura corrispondente al valore pieno del bene quando il proprietario agisca per equivalente, perché la proposizione della domanda risarcitoria integra una rinuncia forzosa al diritto dominicale.
  • L'illecito derivante da occupazione e trasformazione irreversibile del fondo ha natura permanente; la prescrizione del risarcimento va valutata alla luce della protrazione della condotta e del momento in cui la pretesa viene azionata, non in base alla sola data iniziale dell'occupazione.
  • Fino a quando la pubblica amministrazione non eserciti il potere acquisitivo previsto dall'art. 42-bis, il privato conserva la possibilità di scegliere tra tutela restitutoria e tutela risarcitoria per equivalente; la mera inerzia dell'amministrazione non elimina i rimedi civilistici del proprietario.
  • La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si limita a criticare la decisione di primo grado senza aggredire la vera ragione della decisione d'appello, il motivo è inammissibile.
  • L'assenza di un appello specifico contro una statuizione di primo grado può determinare giudicato interno e precludere il riesame della questione in cassazione.
  • La quantificazione del danno da perdita del bene e la scelta del metodo estimativo rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Quando più parti aventi identica posizione processuale sono difese dallo stesso difensore, l'aumento del compenso previsto dal decreto parametri è facoltativo e la sua mancata applicazione non integra di per sé violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveSpese di liteProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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