Cassazione Civile, Ordinanza n. 34204/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di contributi consortili relativi all'annualità 2017, dovuti da un consorziato a un consorzio costituito per la manutenzione/sistemazione/ricostruzione di strade vicinali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva invece respinto l'appello del consorzio. In cassazione il consorzio ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto illegittima la procedura di formazione dei ruoli per la riscossione dei contributi e aveva annullato la cartella sul presupposto che fosse sottoscritta da un privato privo di funzioni pubbliche e che il consorzio non avesse legittimazione a emettere il ruolo. Il terzo motivo, relativo a vizio motivazionale, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che, nel sistema del d.lgs. lgt. n. 1446/1918, il potere di approvare il piano di ripartizione spetta al Consiglio comunale, mentre al consorzio compete la formazione dei ruoli per la riscossione dei contributi, da compiersi in base al piano approvato; la verifica del giudice di merito non poteva quindi fondarsi su presunti piani di ripartizione annuali, ma doveva riguardare il piano approvato con la delibera di costituzione del consorzio o con eventuali successive modifiche. Sono ritenute inammissibili, perché nuove, le deduzioni del controricorrente sulla sopravvenuta perdita della natura di uso pubblico delle vie consorziate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
il ricorrente lo invoca per censurare la valutazione della procedura di formazione dei ruoli; la Corte nega che esso conduca alla soluzione adottata dal giudice di merito.
art. 7 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale"
la Corte interpreta la norma nel senso che il consorzio, quale titolare della pretesa contributiva, è il soggetto tenuto alla compilazione dei ruoli, mentre il Consiglio comunale approva il piano di ripartizione presupposto all'iscrizione a ruolo.
viene richiamato dal ricorrente nella censura contro l'interpretazione della disciplina del consorzio e della legittimazione a emettere il ruolo.
art. 1 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse."
serve a qualificare la possibilità di costituire il consorzio per le strade vicinali oggetto della controversia.
art. 2 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"il Consiglio comunale... approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa"
la Corte attribuisce al Consiglio comunale il potere di approvare il piano di ripartizione che costituisce il parametro della successiva formazione dei ruoli.
art. 14 d.lgs. lgt. n. 1446/1918
è richiamato per la natura obbligatoria del consorzio e per la distinzione tra ipotesi di ente pubblico e soggetto privato a seconda dell'uso pubblico della strada vicinale.
viene menzionato come riferimento ai soggetti abilitati alla riscossione oggi, in luogo dell'esattore comunale.
art. 51 l. n. 2248/1865, all. F
è richiamato in via storica per evidenziare la disciplina del concorso degli utenti nelle spese delle strade vicinali.
art. 53 l. n. 2248/1865, all. F
è richiamato per mostrare che il riparto delle prestazioni, una volta stabilito, resta obbligatorio finché non sia modificato secondo i casi previsti.
viene richiamato per affermare la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori.
Massime di principio
- Nei consorzi obbligatori per strade vicinali, il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale costituisce il parametro vincolante per la formazione dei ruoli contributivi; il giudice non può sostituirvi una verifica basata su piani annuali non risultanti dagli atti presupposti, salvo che vi siano modifiche formali del piano stesso.
- Il consorzio titolare della pretesa contributiva è legittimato a formare i ruoli per la riscossione dei contributi, mentre al Comune spetta l'approvazione del piano di ripartizione quale atto presupposto; la riscossione segue poi le modalità proprie delle imposte dirette.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: la parte che le deduce deve allegare anche di averle già prospettate nei gradi di merito e indicare l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- In materia di contributi consortili per strade vicinali, la natura pubblicistica o privatistica del consorzio dipende dal fatto che la strada sia o meno soggetta a uso pubblico, con riflessi sulla disciplina applicabile e sulla qualificazione della pretesa come tributaria.
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