Cassazione Penale, Sentenza n. 13504/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: (1) vizio processuale per mancata notificazione del decreto di differimento dell'udienza durante l'emergenza Covid-19; si sosteneva che l'art. 83 d.l. 18/2020 non fosse applicabile per il mutamento del luogo di celebrazione e che, dunque, la notifica dovesse essere rinnovata ai sensi dell'art. 552 c.p.p. e non eseguita mediante PEC al difensore; (2) vizio relativo alla sussistenza della responsabilità penale: si assumeva che il consenso del Rizzi al prelievo ematico fosse viziato da informazioni errate fornite dagli operatori di polizia giudiziaria (che lo avrebbero indotto a credere che il consenso fosse dovuto solo per fini penali) e che il trasporto in ospedale fosse stato effettuato esclusivamente per l'accertamento penale e non per esigenze mediche, con conseguente rilevanza del dissenso; (3) vizio della motivazione con riferimento alla utilizzabilità dell'accertamento ematico, dal momento che il Rizzi non avrebbe ricevuto cure mediche né sarebbe stata formulata prognosi, rendendo inidoneo l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto valido il richiamo all'art. 83 d.l. 18/2020 quale norma emergenziale e speciale che legittima le notificazioni tramite PEC al difensore di fiducia anche per atti successivi alla prima notificazione (con richiamo anche all'art. 157, c. 8-bis, c.p.p.). Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi sul consenso al prelievo: il trasporto del Rizzi in ospedale era giustificato dalle condizioni del sinistro (auto ribaltata) e rientrava nel protocollo dell'art. 186, c. 5, c.d.s.; eventuali informazioni errate fornite dagli operanti non incidono sulla validità dell'accertamento, e il prelievo ematico per accertare l'alcoolemia è utilizzabile anche se richiesto dalla polizia giudiziaria in struttura sanitaria. Per questi motivi è stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 c.p. strada (comma 2, comma 2-bis, comma 2-sexies, comma 5, comma 7)
La Corte ha ritenuto applicabile il protocollo dell'art. 186, c. 5 (prelievo ematico in ospedale a seguito di incidente) quando il trasporto è motivato anche da esigenze mediche; il rifiuto del prelievo è penalmente rilevante ma il prelievo eseguito su richiesta della polizia giudiziaria in struttura sanitaria è utilizzabile anche senza un ulteriore consenso specifico oltre a quello per le operazioni sanitarie strumentali.
art. 83 d.l. 18/2020 (comma 14)
Norma emergenziale e speciale che autorizza, durante l'emergenza Covid-19, le notificazioni agli imputati mediante invio telematico (PEC) al difensore di fiducia anche per comunicazioni successive alla prima; applicabile indipendentemente dal contenuto della comunicazione e dalla condizione di detenuto o libero dell'imputato.
art. 157 c.p.p. (comma 8 e richiamo al comma 8-bis)
In tema di difesa fiduciaria le notificazioni successive alla prima possono essere eseguite mediante consegna al difensore; la disciplina emergenziale è compatibile con tale principio e conferma la validità della notifica al difensore.
art. 552 c.p.p.
Invocato dal ricorrente come norma ordinaria per la rinnovazione della notifica in caso di mutamento del luogo, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione della normativa emergenziale (art. 83) e delle disposizioni sui modi di notifica al difensore (art. 157).
art. 114 disp. att. c.p.p.
La Corte ha rilevato che l'imputato aveva ricevuto gli avvisi ex art. 114 disp. att. c.p.p., a conferma della legittimità delle comunicazioni e della conoscenza dell'atto.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al rigetto di esoneri dalla condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha escluso ragioni di esonero.
Massime di principio
- In situazione di emergenza sanitaria (es. normativa Covid-19) le notificazioni ai fini processuali possono essere effettuate telematicamente al difensore di fiducia in luogo delle forme ordinarie; ciò vale anche per atti successivi alla prima notificazione.
- La notifica al difensore di fiducia tramite PEC, se correttamente eseguita, è idonea a sostituire notifiche ulteriori all'imputato, anche in presenza di mutamento del luogo di celebrazione dell'udienza, salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge.
- Il prelievo ematico per accertare l'alcoolemia richiesto dalla polizia giudiziaria e svolto presso una struttura sanitaria è utilizzabile in giudizio anche se l'esame è stato eseguito su richiesta di investigatori e non per finalità terapeutiche, salvo che emergano vizi formali o di consenso penalmente rilevanti.
- Il consenso al prelievo prestato in ospedale dopo un incidente, quando il trasporto è giustificato da esigenze anche mediche (es. veicolo ribaltato), è generalmente considerato valido; informazioni errate fornite dagli operatori di polizia giudiziaria circa le conseguenze penali del rifiuto non incidono di per sé sull'utilizzabilità dell'accertamento.
- Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento (quando previsto dalla normativa) può avere rilevanza penale; pertanto il dissenso non sempre esclude conseguenze sanzionatorie.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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