Cassazione Civile, Ordinanza n. 31473/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Bologna il riconoscimento dello status di rifugiata; in subordine, della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale rigettava tutte le domande. In cassazione la parte impugnava però soltanto il capo relativo al diniego della protezione umanitaria, con due motivi. Prima dell'esame del merito, la Corte ha però verificato d'ufficio la regolarità della procura speciale apposta al ricorso per cassazione, rilevando che essa non conteneva la certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. La procura riportava solo l'indicazione della data e l'autentica della firma, senza l'esplicita attestazione della sua successività alla comunicazione del decreto. Il Ministero dell'Interno non svolgeva difese, limitandosi a depositare una memoria per l'eventuale discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione non era conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008: mancava la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La decisione ha richiamato il principio affermato da Cass. S.U. n. 15177/2021 e ha dato atto che tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente e convenzionalmente compatibile da Corte cost. n. 13/2022. Non sono state liquidate spese, poiché la parte resistente non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
Per il ricorso per cassazione avverso decreti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla insieme all'autenticità della firma; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una regola speciale.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale deve contenere la certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità se tale certificazione manca.
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
Ha ritenuto non contrastante con Costituzione, CEDU e diritto UE la disciplina dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite.
art. 3 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro ritenuto non leso dalla disciplina speciale sulla procura.
art. 10 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro ritenuto non leso dalla disciplina speciale sulla procura.
art. 24 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro ritenuto non leso dalla disciplina speciale sulla procura.
art. 111 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro ritenuto non leso dalla disciplina speciale sulla procura.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione ai parametri sovranazionali e UE indicati dalla Corte.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro europeo nel giudizio di costituzionalità della disciplina processuale.
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro europeo nel giudizio di costituzionalità della disciplina processuale.
art. 46 CDFUE
Richiamato come parametro della tutela giurisdizionale effettiva nel giudizio di costituzionalità.
art. 18 CDFUE
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo pertinente alla protezione internazionale.
art. 19, paragrafo 2, CDFUE
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro europeo pertinente alla protezione contro il respingimento.
art. 6 CEDU
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale.
art. 13 CEDU
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale.
art. 14 CEDU
Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti adottati in materia di protezione internazionale ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità oltre all'autenticità della firma.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della data di rilascio della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso, non sanabile con la sola indicazione della data o con la sola autentica della sottoscrizione.
- La disciplina processuale speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale, come interpretata dalle Sezioni Unite, è stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali, convenzionali ed europei richiamati.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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