Cassazione Penale, Sentenza n. 36764/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta estinzione del reato per prescrizione già maturata al momento della sentenza di secondo grado (16/07/2021). Il ricorrente deduce che i giudici hanno computato, tra i periodi di sospensione della prescrizione, anche il periodo derivante dalla disciplina emergenziale Covid richiamando la norma poi dichiarata illegittima (art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020), per cui sostiene che la prescrizione si sarebbe perfezionata prima della pronuncia di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di secondo grado (16/07/2021). Ha ritenuto che la data di consumazione del delitto fosse il 04/05/2013 e che il termine ordinario di prescrizione (7 anni e mezzo) sarebbe scaduto il 04/11/2020, ma che al computo vanno aggiunti i periodi di sospensione. La Corte ha riconosciuto sospensioni nel primo grado per rinvii (06/06/2014-22/07/2014, 31/03/2015-29/05/2015) e, in appello, ha ritenuto applicabile la sospensione "assoluta" prevista dal d.l. n. 18/2020 (comma 4), concernente il periodo emergenziale (periodo computato per 64 giorni) nonché ulteriori rinvii del 2020-2021 (23/10/2020-18/12/2020; 18/12/2020-26/02/2021; 26/02/2021-10/05/2021). Sommandosi i periodi di sospensione per complessivi 360 giorni, il termine di prescrizione si sarebbe estinto a fine ottobre 2021, quindi dopo la pronuncia dell'appello; di conseguenza il motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.)
individuazione del tipo di reato contestato: favoreggiamento reale per occultamento della refurtiva
ai fini del computo del termine prescrizionale ex art. 159 cod. pen.
prevede l'aggiunta al termine prescrizionale dei giorni di sospensione per rinvi motivati da legittimo impedimento dei difensori o degli imputati e per quelli determinati da diversa causa, quest'ultima purché non vi sia opposizione delle parti
d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4
il comma 4 del medesimo art. 83 ... aveva in precedenza disposto una sospensione 'assoluta' delle attività processuali e, conseguentemente, del decorso della prescrizione dei reati
la sospensione 'assoluta' disposta da questo comma è stata ritenuta compatibile con il principio di legalità perché fondata su elementi certi e oggettivi; perciò sospendeva automaticamente il decorso della prescrizione per il periodo indicato
d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 9
art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020 ... nella parte in cui, a proposito della sospensione dei termini prescrizionali, faceva riferimento al precedente comma 7, lett. g)
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questa parte per eccessiva genericità e carenza di determinazione, con possibile effetto penalmente sfavorevole
Corte Costituzionale, sent. n. 140 del 25/05/2021
Corte costituzionale, con sent. n. 140 del 25/05/2021, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020
ha censurato la parte normativa che rinviava a misure organizzative generiche, per violazione del principio di determinatezza; ha però confermato la validità del comma 4 (sospensione 'assoluta')
Corte Costituzionale, sent. n. 278 del 2020
Corte cost., sent. n. 278 del 2020
richiamata per spiegare che il comma 4 era già stato ritenuto superato positivamente dal vaglio di legittimità, essendo basato su elementi certi e oggettivi
in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata per la condanna alle spese e al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La prescrizione va computata a partire dalla data di consumazione effettiva del reato; al termine ordinario vanno aggiunti tutti i giorni di sospensione effettivamente intervenuti e legittimamente computabili.
- Nei procedimenti che ricadono nel periodo emergenziale Covid occorre distinguere le disposizioni legislative: la sospensione "assoluta" prevista dal comma 4 del d.l. n. 18/2020 è stata ritenuta costituzionalmente valida e va computata; le sospensioni basate su rinvii a misure organizzative (comma 9) sono state dichiarate illegittime se generiche.
- Se la decisione di merito non specifica quale disposizione Covid abbia determinato un rinvio, e la data del rinvio rientra nell'arco temporale coperto dalla sospensione valida (comma 4), è ragionevole ritenere applicata la sospensione legittima; il dubbio non favorisce automaticamente la dichiarazione di estinzione per prescrizione.
- I periodi di sospensione derivanti da rinvii per legittimo impedimento della difesa o dell'imputato si computano solo se risultano motivati e non contrariati dall'opposizione delle parti (deve risultare a verbale).
- Chi deduce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il decorso del termine senza sospensioni computabili a suo sfavore; è necessario fornire un quadro temporale preciso (date di udienze, rinvii, opposizioni) perché il giudice possa verificare l'effettivo maturare della prescrizione.
- In caso di norme emergenziali successivamente annullate, la valutazione tiene conto delle pronunce costituzionali: disposizioni dichiarate illegittime non possono essere considerate per produrre effetti estintivi, mentre le disposizioni sopravvissute alla verifica di legittimità continuano a produrre i loro effetti
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