Cassazione Penale, Sentenza n. 8626/2022 del 15/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l\'ordinanza che ha rigettato la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo relativo al "Trittico della Crocifissione e Santi". I profili dedotti sono: violazione e erronea applicazione dell\'art.125, comma 3, c.p.p.; erronea determinazione della natura della misura (confisca obbligatoria invocata dal Tribunale ai sensi dell\'art.240, comma 2 c.p. ma il reato contestato alle venditrici è l\'art.173 d.lgs. n.42/2004, che non comporterebbe confisca obbligatoria come le fattispecie degli artt.174 e 178); difetto di motivazione e travisamento circa la buona fede del terzo acquirente, con mancata valutazione del fatto che l\'acquisto è avvenuto tramite una casa d\'aste; carenza della motivazione sul periculum in mora, senza elementi concreti e attuali a dimostrazione del pericolo di dispersione o esportazione dell\'opera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, rilevando che il sindacato in cassazione è limitato alle violazioni di legge. Ha ritenuto viziata l\'ordinanza impugnata: motivazione insufficiente in ordine all\'esclusione della buona fede del terzo (non è stata considerata adeguatamente la circostanza dell\'acquisto tramite casa d\'aste), confusione tra il reato contestato (art.173 d.lgs. n.42/2004) e l\'art.174 non contestato, e motivazione carente sul periculum in mora (assenza di riscontri investigativi in ordine al rischio di esportazione o dispersione). Ne consegue l\'annullamento dell\'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata come base per la richiesta di riesame/annullamento del decreto di sequestro; il ricorso originario era proposto ai sensi di tale articolo.
art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Fattispecie penale contestata alle venditrici relativa a illecita condotta su beni culturali; secondo la Cassazione, questa fattispecie non comporta automaticamente la confisca obbligatoria richiamata dal Tribunale.
art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Fattispecie diversa (più grave) rispetto all\'art.173, per la quale la normativa e la giurisprudenza possono ammettere la confisca; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha confuso o fatto riferimento improprio a questa norma pur non essendo contestata.
Richiamata quale esempio di altra fattispecie per la quale è prevista confisca obbligatoria; evidenzia la necessità di distinguere tra le diverse fattispecie quando si valuta la sanzione patrimoniale.
Norma sul regime della confisca; il Tribunale aveva invocato la confisca obbligatoria ai sensi di questa disposizione, ma la Cassazione ha ritenuto il richiamo errato dato il reato effettivamente contestato.
Distinzione tra sequestro finalizzato alla confisca (art.321, comma 2) e sequestro non finalizzato alla confisca (art.321, comma 1): il primo richiede i presupposti per la confisca; il secondo è volto a impedire che la disponibilità della cosa favorisca la prosecuzione del reato e può riguardare anche cose di proprietà di terzi, ma è necessario dimostrare il periculum in mora.
Norma processuale citata dal ricorrente come violata; attiene agli oneri motivazionali del giudice nel provvedere misure che incidono su diritti di terzi.
Disciplina la possibilità di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali; la Corte ricorda che in tale sede è ammesso il sindacato di legittimità per violazione di legge.
Richiamato per delimitare le modalità di sindacato in Cassazione (la manifesta illogicità riguarda un motivo di ricorso specifico e distinto dalla violazione di legge).
Norma sul concorso e tentativo (menzionata nel testo in relazione all\'assunto che l\'art.56 non può essere usato per ritenere l\'esistenza di un attestato di libera circolazione come disposizione materiale che integri disponibilità del bene).
Massime di principio
- Quando un terzo acquista un bene tramite una casa d\'aste rinomata, la valutazione della buona fede dell\'acquirente richiede che il giudice consideri esplicitamente le modalità di acquisto e il ruolo dell\'intermediario; non è sufficiente affermare in astratto un onere di indagine verso l\'autorità competente senza valutare il contesto fattuale.
- Il sequestro non finalizzato alla confisca (art.321, comma 1 c.p.p.) può colpire anche cose di proprietà di terzi, ma occorre motivare concretamente il periculum in mora (rischio attuale e concreto che la disponibilità della cosa favorisca la prosecuzione o l\'occultamento del reato). Argomentazioni speculative o prive di riscontri investigativi non sono ammissibili.
- Non è lecito per il giudice richiamare la confisca obbligatoria o sanzioni patrimoniali connesse a fattispecie non contestate: la qualificazione giuridica del reato effettivamente in contestazione determina le conseguenze patrimoniali che possono essere applicate.
- La presenza di un attestato di libera circolazione e la sua eventuale revoca devono essere valutate nel loro concreto effetto sul pericolo di esportazione; la mera esistenza di un certificato rilasciato in passato e non utilizzato non basta a provare il rischio di dispersione.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione è consentito sindacare solo le violazioni di legge (mancanza o apparente motivazione), mentre la denuncia di illogicità manifesta ha una disciplina distinta e specifica.
- Il giudice che dispone misure che incidono su diritti di terzi deve motivare in modo completo e coerente sia l\'assenza di buona fede del terzo sia gli elementi che dimostrano la sussistenza del periculum in mora; l\'omissione di tali passaggi puo\' determinare l\'annullamento del provvedimento.
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