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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16779/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una società era stata convenuta in giudizio per avere collocato cartelloni pubblicitari su un piccolo appezzamento di terreno senza il consenso di chi si assumeva proprietaria. In primo grado la domanda era stata rigettata perché, all’esito di consulenza tecnica, risultava che l’attrice aveva già donato il terreno ai figli nel 2005, quindi non era più titolare del diritto azionato. Uno dei figli era poi intervenuto nel giudizio dichiarandosi comproprietario e chiedendo, in alternativa alla domanda materna, la rimozione dei cartelli e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello ha confermato il difetto di legittimazione attiva della madre, ma ha accolto la domanda del figlio, qualificando il suo intervento come principale e ritenendolo tempestivo; ha inoltre ritenuto il comproprietario legittimato ad agire per la tutela della cosa comune senza necessità di integrazione del contraddittorio degli altri comproprietari. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che sulla qualificazione dell’intervento del figlio si fosse formato giudicato interno perché il tribunale lo aveva ritenuto adesivo e tale statuizione non era stata impugnata; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che non vi era stato contraddittorio tra la società e l’interveniente, costituitosi solo poco prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni; 3) violazione degli artt. 167 e 268 c.p.c., sostenendo che l’intervento principale con domanda nuova sarebbe stato ammissibile solo entro il termine per la costituzione del convenuto e non così tardi; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando la liquidazione del danno in base alla consulenza tecnica d’ufficio e lamentando l’assenza di prova di un concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: la qualificazione dell’intervento del figlio come intervento principale non era coperta da giudicato interno, perché la sentenza di primo grado era stata impugnata da entrambi i soccombenti; inoltre, il giudice di merito può riqualificare giuridicamente la domanda e l’intervento in base ai fatti allegati, ai sensi del principio iura novit curia. Ha altresì affermato che l’intervento principale del terzo titolare di un autonomo diritto è ammissibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, poiché le preclusioni dell’art. 268 c.p.c. riguardano l’attività istruttoria e non quella assertiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a censurare l’apprezzamento delle prove e l’accertamento del danno compiuto dal giudice di merito, profili non sindacabili nei termini prospettati in cassazione; è stata inoltre richiamata la regola secondo cui il giudice può aderire alla c.t.u. senza dover motivare in modo specifico oltre il richiamo all’elaborato. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità, poiché la parte vittoriosa non aveva partecipato al giudizio di cassazione. È stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il capo della decisione di primo grado non era coperto da giudicato interno perché la sentenza era stata impugnata da entrambi i soccombenti, con pieno effetto devolutivo.

  • art. 105, primo comma, c.p.c.

    L’intervento è principale quando il terzo fa valere autonomamente un proprio diritto relativo all’oggetto del processo nei confronti di una o più parti.

  • art. 105, secondo comma, c.p.c.

    L’intervento è adesivo dipendente solo quando il terzo deduce un mero interesse giuridicamente rilevante a sostenere una parte.

  • art. 268 c.p.c.

    Le preclusioni previste dalla norma riguardano l’attività istruttoria e non impediscono al terzo interveniente di formulare domande autonome fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    Il giudice può attribuire ai fatti e ai rapporti dedotti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sul difetto di contraddittorio è stata disattesa perché il giudice ha legittimamente riqualificato l’intervento e la relativa domanda secondo i fatti allegati.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’intempestività dell’intervento, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova del danno è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare l’accertamento di merito sulla base delle prove e della consulenza tecnica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha esaminato i motivi come deduzioni di violazione di legge, ma li ha ritenuti infondati o inammissibili secondo la loro effettiva sostanza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove, salvo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per chiarire che l’omesso esame di un fatto decisivo è il solo vizio rilevante sul piano della motivazione, non la mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Serve a sanzionare solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L’intervento volontario del terzo è principale quando il terzo fa valere in modo autonomo un proprio diritto relativo all’oggetto del processo; è invece adesivo dipendente quando si limita a sostenere la posizione di una parte senza proporre una domanda propria.
  • La qualificazione giuridica dell’intervento spetta al giudice e non è vincolata alla definizione datane dalla parte o dal giudice di primo grado, se i fatti allegati impongono una diversa qualificazione.
  • Se la sentenza di primo grado è impugnata da tutti i soccombenti, non si forma giudicato interno sul capo contestato e il giudice d’appello può riesaminare la vicenda nei limiti devoluti dai motivi di gravame.
  • Le preclusioni dell’art. 268 c.p.c. non impediscono al volontario interveniente di proporre domande autonome fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; esse operano principalmente sul piano istruttorio.
  • Il comproprietario può agire a tutela della cosa comune senza che sia necessaria, per ciò solo, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, se la domanda è proposta per la protezione del bene comune.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle prove e dell’accertamento del danno compiuto dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e tale adesione costituisce motivazione sufficiente, salvo che emergano specifiche ragioni di illegittimità o anomalie motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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