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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11353/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un comune, già incaricato in precedenza di una posizione organizzativa, dopo il cambio del sindaco impugnava il decreto sindacale che non gli aveva rinnovato l'incarico e chiedeva l'accertamento del diritto a ottenere la posizione organizzativa per il periodo 2/8/2007-31/10/2007, con le relative differenze retributive e l'indennità di posizione. In appello le sue domande erano state respinte e le spese poste a suo carico. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione della disciplina collettiva sulle posizioni organizzative, sostenendo che il conferimento e il rinnovo richiedessero motivazione e valutazione comparativa e che la proroga degli incarichi senza motivazione fosse illegittima; (2) omesso esame della domanda di eliminazione dell'atto illegittimo e di esatto adempimento con ripetizione delle operazioni selettive; (3) violazione dei doveri di correttezza e delle norme sull'adempimento, assumendo che il dipendente avesse un diritto soggettivo di credito tutelabile anche per l'aspirazione alla promozione; (4) violazione della disciplina contrattuale e processuale per avere la Corte territoriale qualificato il provvedimento sindacale come semplice proroga e non come mancata conferma/revoca illegittima per ragioni politiche; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al diniego del diritto alla posizione organizzativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'istituzione delle posizioni organizzative è facoltà e non obbligo dell'ente, che il loro conferimento è a termine e richiede atto scritto e motivato, ma che, alla naturale scadenza dell'incarico, non sussiste alcun diritto del dipendente al rinnovo; neppure il mutamento della compagine politica o la proroga di altre posizioni imponevano il rinnovo dell'incarico. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il secondo perché veicolava in realtà una censura di omessa pronuncia/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull'assenza di un diritto alla posizione organizzativa alla scadenza; il quarto perché mirava a una rivalutazione del fatto, ossia della qualificazione dell'atto sindacale come proroga e non come revoca o nuovo conferimento; il quinto perché la motivazione della sentenza di merito era ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato nei limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte precisa che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione dei fatti o in una contestazione generica della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è la corretta cornice per denunciare l'omessa pronuncia o la nullità della sentenza, non il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare questioni, domande o argomentazioni; non può essere usato per contestare l'omessa pronuncia su una domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'eventuale omessa pronuncia sulla domanda proposta.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio perché la sentenza di merito era ampiamente motivata.

  • art. 9 CCNL 31/3/1999 comparto autonomie locali

    gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti con atto scritto emotivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità

    l'incarico di posizione organizzativa è a termine, il rinnovo è facoltà dell'amministrazione e richiede atto scritto e motivato; la revoca prima della scadenza richiede specifici presupposti.

  • art. 11 CCNL Regioni-autonomie locali

    richiamato unitamente all'art. 9 del CCNL per sostenere la disciplina collettiva delle posizioni organizzative e del loro conferimento/rinnovo.

  • art. 8 CCNL 1998-2001 comparto regioni e autonomie locali

    definisce le posizioni organizzative e prevede che esse possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti di categoria D sulla base di un incarico a termine.

  • art. 10 CCNL 2002-2005 comparto regioni e autonomie locali

    conferma la valorizzazione delle alte professionalità tramite incarichi a termine, nel rispetto della disciplina dell'art. 9 CCNL 31/3/1999, e dunque senza configurare un obbligo di rinnovo.

  • art. 11 CCNL 31/3/1999

    richiamato come ulteriore riferimento del quadro contrattuale sulle posizioni organizzative.

  • art. 15 CCNL Regioni-autonomie locali 22/1/2004

    indicato dal ricorrente quale fonte che confermerebbe la disciplina contrattuale invocata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo a sostegno delle domande e dell'interesse ad agire.

  • art. 1175 c.c.

    invocato per i doveri di correttezza nell'esercizio del potere datoriale pubblico.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa di esatto adempimento.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la interpretazione del provvedimento e della disciplina collettiva.

  • art. 1375 c.c.

    invocato per il principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente in connessione con l'asserito inadempimento datoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema delle posizioni organizzative degli enti locali, il conferimento dell'incarico è una facoltà discrezionale dell'amministrazione e non un diritto soggettivo del dipendente, anche se già titolare in passato della posizione.
  • L'incarico di posizione organizzativa ha natura temporanea: alla scadenza naturale cessa automaticamente e il dipendente non può pretendere il rinnovo, salvo che l'amministrazione decida di rinnovarlo secondo le forme previste dal contratto collettivo.
  • La revoca anticipata dell'incarico è cosa diversa dalla mancata proroga o dal mancato rinnovo alla scadenza: solo la revoca prima della scadenza richiede i presupposti specifici previsti dalla contrattazione collettiva e un atto scritto e motivato.
  • In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare omessa pronuncia su una domanda o per sollecitare una rivalutazione delle questioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le censure non aggrediscono il fondamento decisorio effettivo, il motivo è inammissibile.
  • La nullità della motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; una motivazione ampia e coerente esclude il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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