Cassazione Civile, Ordinanza n. 11436/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il tribunale, dopo avere inizialmente emesso un decreto che riteneva insussistenti i requisiti sanitari, ha poi corretto quel provvedimento e ha omologato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio favorevoli all'assicurata, qualificando come mero errore materiale la difformità tra il primo decreto e l'esito peritale e riformando anche la regolazione delle spese, che nell'originario decreto erano state compensate. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. e agli artt. 287 e 288 c.p.c.; nullità del decreto di omologa ex art. 360, n. 4, c.p.c.; insussistenza del potere del giudice di aggiungere o discostarsi dall'accertamento peritale non contestato; erroneità della nuova statuizione sulle spese, sostenendo che essa fosse impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ribadito che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in assenza di contestazioni è viziato da mero errore materiale e può essere corretto con il procedimento di correzione; solo se la difformità esprime una consapevole valutazione del giudice il provvedimento assume natura decisoria ed è impugnabile ex art. 111 Cost. Tuttavia, il giudice della correzione non poteva riesaminare e modificare la statuizione sulle spese, perché la decisione sulle spese non è emendabile con correzione dell'errore materiale ed è impugnabile solo nei modi ordinari o straordinari previsti dall'ordinamento. Ne è derivata la cassazione senza rinvio del decreto di omologa del 18 febbraio 2019 limitatamente alla parte relativa alle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla condanna alle spese, il cui regime non può essere alterato dal giudice della correzione dell'errore materiale.
Richiamato in tema di compensazione delle spese; la loro nuova regolazione non era legittimamente operabile in sede di correzione.
Il decreto di omologa, in assenza di contestazioni, deve limitarsi a recepire le risultanze del consulente tecnico d'ufficio e provvede sulle spese; è non impugnabile né modificabile nei limiti del suo carattere meramente certificativo.
Consente al giudice, nella fase istruttoria, di disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente, ma non di discostarsi liberamente dalle conclusioni non contestate nella fase di omologa.
Disciplina la correzione degli errori materiali, consentita solo per eliminare sviste o disallineamenti grafici, non per incidere sul contenuto decisorio.
Conferma che il procedimento di correzione serve a emendare errori materiali senza modificare la sostanza della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Indicato come unico rimedio impugnatorio avverso una statuizione decisoria non altrimenti impugnabile, in particolare per la decisione sulle spese o per un decreto di omologa che sia frutto di consapevole scelta del giudice.
Richiamato a sostegno del principio di irrevocabilità delle ordinanze non impugnabili, principio esteso alla struttura dell'omologa ex art. 445-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che non faccia altro che recepire l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, in assenza di contestazioni, ha natura sostanzialmente certificativa e può essere corretto se contiene un mero errore materiale di trascrizione o di redazione.
- L'errore materiale è correggibile solo quando riguarda la manifestazione grafica del provvedimento e non il contenuto concettuale del giudizio; se invece il giudice ha consapevolmente scelto una soluzione diversa da quella del consulente, il provvedimento diventa decisorio ed è impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost.
- La procedura di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per riesaminare o modificare la disciplina delle spese di lite, perché una tale statuizione ha contenuto decisorio autonomo e segue il regime ordinario delle impugnazioni.
- Quando il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. è non impugnabile e non modificabile, la sua irrevocabilità impedisce al giudice di intervenire oltre i limiti della correzione di meri errori materiali.
- La stabilità dell'accertamento sanitario nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. presuppone l'assenza di contestazioni sulle conclusioni del consulente; tale stabilità non autorizza però il giudice a introdurre valutazioni nuove o a rideterminare liberamente le spese in sede di correzione.
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