Cassazione Civile, Ordinanza n. 11431/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano chiesto l'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la società subentrante in un appalto avente ad oggetto il servizio di controllo accessi e attività di reception presso strutture socio-sanitarie di Milano, sostenendo che il cambio di appalto integrasse un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, come modificato nel 2016. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari. In particolare, hanno contestato che il giudice d'appello avesse escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c. nel contesto di un appalto labour intensive, sostenendo che gli elementi di discontinuità richiesti dalla novella del 2016 potessero coincidere solo con beni o strumenti marginali e che l'acquisizione del personale già impiegato non potesse essere il solo criterio decisivo. Hanno inoltre censurato l'interpretazione dell'art. 5 del CCNL Servizi Fiduciari, ritenendo che imponesse un obbligo di assunzione dei dipendenti dell'impresa uscente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ricordato che, dopo la modifica del 2016, l'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 presuppone, per la sua applicazione, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto da parte del nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa; solo in presenza di elementi di discontinuità tali da determinare una specifica identità di impresa il cambio di appalto non integra trasferimento d'azienda. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che non vi era stato alcun trasferimento di personale, né di beni o strumenti, sicché l'accertamento di merito sulla discontinuità non era sindacabile in cassazione. Quanto al CCNL, i ricorrenti non avevano adeguatamente indicato il contenuto della clausola collettiva da cui deriverebbe un obbligo di assunzione e non solo di attivazione della procedura di cambio appalto. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tutela della continuità del rapporto di lavoro opera nel trasferimento d'azienda o di parte d'azienda; nel cambio di appalto la sua applicazione va verificata alla luce della disciplina speciale dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 come modificato nel 2016.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto ... non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda
La disposizione, nel testo novellato, introduce una presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c. nel cambio di appalto quando il subentrante acquisisce il personale già impiegato; tale effetto è escluso solo se ricorrono elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, la cui prova grava sull'imprenditore subentrante.
Ha modificato l'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 in pendenza di una procedura di infrazione comunitaria, ribaltando la prospettiva precedente in tema di cambio di appalto e trasferimento d'azienda.
art. 5 CCNL Servizi Fiduciari
La clausola è stata letta nel senso che prevede, in determinati casi, la facoltà/obbligo di attivare tentativi di cambio di appalto, ma non un automatico obbligo di assunzione dei lavoratori dell'impresa cessante, almeno secondo la ricostruzione accolta dalla Corte territoriale non specificamente confutata dai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, dopo la novella del 2016, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. non può essere esclusa in via automatica: occorre verificare se il subentrante abbia acquisito il personale già impiegato e se, in concreto, esistano elementi di discontinuità idonei a interrompere la continuità funzionale dell'impresa.
- L'accertamento degli elementi di discontinuità nell'avvicendamento dell'appalto è una valutazione di merito fondata sull'insieme delle circostanze del caso concreto, tra cui tipo di impresa, eventuale trasferimento di beni o strumenti, riassunzione del personale, clientela e analogia delle attività; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- La parte che invoca un obbligo di assunzione desumibile da un contratto collettivo deve indicare in modo puntuale il contenuto della clausola da cui tale obbligo deriva; in mancanza di una specifica allegazione e interpretazione della disposizione collettiva, la censura è destinata a essere respinta.
- L'assenza di trasferimento del personale e di beni o strumenti può costituire un dato decisivo, nel quadro complessivo delle circostanze, per escludere la configurabilità di un trasferimento d'azienda nel cambio di appalto.
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