Cassazione Civile, Ordinanza n. 11434/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare richiesto da una lavoratrice stagionale agricola. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di allegazione del requisito reddituale del nucleo familiare e della percentuale tra reddito complessivo e reddito da lavoro dipendente. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficienti alcuni elementi probatori e, sulla base di un'autocertificazione prodotta solo in grado di gravame, aveva disposto acquisizioni documentali presso l'Agenzia delle entrate sui redditi familiari per gli anni 2013 e 2014, esercitando poteri istruttori officiosi. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando plurime violazioni di legge e censurando l'uso dei poteri officiosi in assenza, già dall'atto introduttivo, di adeguate allegazioni sui fatti costitutivi del diritto azionato, in contrasto con i principi consolidati in tema di onere di allegazione e di prova nelle controversie assistenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che l'originaria domanda fosse stata proposta in modo lacunoso, senza adeguata allegazione degli elementi costitutivi della prestazione richiesta; l'autocertificazione prodotta solo in appello non era sufficiente a sanare tale carenza. Di conseguenza, la Corte di merito non poteva attivare validamente i poteri istruttori officiosi in mancanza, sin dagli atti introduttivi, di un'adeguata base fattuale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dell'intero processo sono state compensate per l'alterno esito e per la mancata costituzione difensiva della parte intimata in cassazione.
Norme richiamate
art. 437, comma 2, c.p.c.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro possono essere esercitati solo se la causa presenti un adeguato fondamento fattuale emerso dalle allegazioni e dal contraddittorio, non in sostituzione della carente allegazione iniziale della parte.
Sezioni Unite Cass. n. 11353 del 2004
Richiamata quale principio di riferimento in tema di oneri di allegazione e limiti all'esercizio dei poteri officiosi nelle controversie previdenziali/assistenziali.
Cass. n. 5471/2023
Richiamata per affermare che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul requisito reddituale, pur priva di valore probatorio tipico, può costituire principio di prova solo se si innesta su fatti già allegati ed emersi nel contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva relativa al requisito reddituale non ha valore probatorio pieno, ma può fungere da principio di prova solo se si collega a fatti già specificamente allegati e discussi nel contraddittorio.
- Il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi solo quando l'atto introduttivo contenga una sufficiente allegazione degli elementi costitutivi della prestazione richiesta; tali poteri non possono supplire alla totale o sostanziale carenza di allegazioni della parte.
- Se la domanda originaria non espone in modo adeguato i fatti costitutivi del diritto previdenziale o assistenziale fatto valere, l'acquisizione officiosa di documenti non sana il difetto originario e la domanda deve essere rigettata.
Come è indicizzato
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