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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11438/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, della l. n. 190/2014, domandato da un cittadino di Paese terzo per la nascita di un figlio. La Corte d'appello aveva rigettato la pretesa in riforma della decisione di primo grado, rilevando che il richiedente non era titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore straniero censurava la sentenza per violazione di legge, deducendo che il requisito del permesso di lungo periodo, nella formulazione originaria della norma, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; il ricorrente invocava quindi l'applicazione della disciplina come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale e sosteneva di avere diritto alla prestazione in quanto cittadino di Paese terzo ammesso nel territorio dello Stato a fini lavorativi o comunque abilitato a lavorare con idoneo permesso di soggiorno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità taluni cittadini di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. Alla luce di tale declaratoria, ha ritenuto irrilevante il motivo specifico del rilascio del permesso, essendo sufficiente che il richiedente rientrasse nelle categorie indicate dalla norma come risultante dopo la pronuncia costituzionale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originaria domanda di assegno di natalità. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per il mutato assetto della materia dopo l'intervento del Giudice delle leggi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 125, l. n. 190/2014

    "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno"

    La prestazione spetta anche ai cittadini di Paesi terzi che siano ammessi nello Stato a fini lavorativi o per fini diversi dal lavoro, purché sia comunque consentito loro lavorare e siano in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, non potendosi più esigere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei termini originariamente previsti.

  • art. 9, D.Lgs. n. 286/1998

    È richiamato come titolo di soggiorno considerato dalla disciplina originaria per i cittadini extracomunitari.

  • art. 41, D.Lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato quale parametro normativo rispetto al quale la disciplina dell'assegno di natalità risultava discriminatoria nella formulazione originaria.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Sono richiamati come principi costituzionali di tutela delle responsabilità familiari e di eguaglianza posti a base della qualificazione della prestazione come assistenza sociale.

  • art. 31 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale a tutela della famiglia e della maternità/natalità.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È richiamato in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  • artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE

    Sono richiamati come parametri eurounitari utilizzati nel giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina della prestazione.

  • regolamento (CE) n. 1030/2002

    È richiamato per individuare il tipo di permesso di soggiorno rilevante ai fini dell'accesso alla prestazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Quando una norma che disciplina una prestazione assistenziale viene dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui introduce un requisito discriminatorio per i cittadini di Paesi terzi, il giudice di legittimità deve applicare la disciplina risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.
  • Ai fini dell'accesso alla prestazione, non rileva il motivo specifico per cui il permesso di soggiorno sia stato rilasciato, se la normativa sopravvenuta o risultante dalla declaratoria costituzionale richiede soltanto che lo straniero sia ammesso nel territorio dello Stato a fini lavorativi o comunque sia legittimato a lavorare e disponga di un permesso di soggiorno idoneo.
  • Quando la questione di diritto è risolta in modo univoco da un intervenuto consolidamento giurisprudenziale e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo l'originaria domanda.
  • In presenza di un rilevante mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale che abbia inciso sulla disciplina della prestazione controversa, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni assistenziali
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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