Cassazione Civile, Ordinanza n. 11433/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza retrodatata all'1/6/2006, assumendo di aver maturato già a tale data i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina di salvaguardia per chi li avesse raggiunti entro il 31/12/2007. L'INPS aveva invece sostenuto che, poiché l'interessato aveva esercitato soltanto con domanda amministrativa del 14/5/2015 l'opzione di computo dei contributi versati nell'AGO nella gestione separata ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996, la pensione non potesse decorrere prima della domanda. Nel ricorso per cassazione l'Istituto deduce violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996 e sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 6 l. n. 155/1981, che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia delle gestioni considerate, senza considerare che la contribuzione AGO diventa valutabile nella gestione separata solo dal momento dell'esercizio dell'opzione/domanda; il controricorrente replica che la domanda incide solo sulla liquidazione e non sul diritto, essendo già maturati i requisiti al 31/12/2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, quando l'assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata i contributi versati nell'AGO, la decorrenza della pensione di vecchiaia va individuata nella data della domanda amministrativa, perché solo da quel momento la contribuzione può essere considerata ai fini del diritto e della misura della prestazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
la facoltà di chiedere il computo dei contributi versati presso l'AGO nella gestione separata è esercitabile mediante domanda amministrativa e solo da tale momento la contribuzione può essere valutata nella gestione separata ai fini del diritto e della misura della pensione.
art. 2, commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce e disciplina la gestione separata, nell'ambito della quale opera l'opzione per il computo della contribuzione AGO.
art. 1, comma 23, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato quale condizione normativa cui si collega la facoltà di opzione per il computo dei contributi in gestione separata.
art. 6, comma 1, L. 23 aprile 1981, n. 155
"la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti"
non è la norma che regola la decorrenza della pensione nella fattispecie della gestione separata con opzione di computo della contribuzione AGO; comunque, distingue tra maturazione del diritto e decorrenza del trattamento.
art. 6, comma 2, L. 23 aprile 1981, n. 155
"Su richiesta dell'interessato la pensione ... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda"
conferma che la decorrenza della pensione è ancorata alla domanda dell'interessato quando la prestazione è richiesta in tal modo.
art. 1, commi 7 e 20, L. 8 agosto 1995, n. 335
individuano i requisiti anagrafici e contributivi richiamati ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di salvaguardia.
art. 1, commi 3, 4 e 5, L. 24 dicembre 2004, n. 243
introducono la clausola di salvaguardia per chi abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previgenti per il pensionamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata contributi versati in altre gestioni, la decorrenza della pensione non può essere fissata a una data anteriore alla domanda amministrativa, poiché solo da quel momento la contribuzione esterna entra nel montante valutabile dalla gestione separata.
- Va tenuta distinta la maturazione del diritto a pensione dalla decorrenza del trattamento: il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi può perfezionare il diritto, ma la prestazione decorre secondo la disciplina specifica e, se prevista, dalla domanda dell'interessato.
- La clausola di salvaguardia sui requisiti previdenziali non elide la necessità della domanda quando la disciplina applicabile collega espressamente la liquidazione e la decorrenza della prestazione all'esercizio dell'opzione di computo.
- In materia previdenziale, la contribuzione resa utilizzabile solo tramite opzione amministrativa non può retroagire ai fini della decorrenza della pensione prima dell'esercizio dell'opzione stessa.
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