Cassazione Civile, Ordinanza n. 14602/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (dirigente)
La controversia
Un dirigente amministrativo di un'azienda sanitaria aveva agito per ottenere: 1) il riconoscimento di una maggiore indennità di posizione, sostenendo che l'incarico svolto in sostituzione temporanea di altro dirigente dovesse essere equiparato a un incarico di capo dipartimento, con conseguente applicazione del relativo trattamento economico; 2) la monetizzazione di ferie non godute; 3) la restituzione di somme trattenute a titolo di indennità di sostituzione; 4) il rigetto della domanda di maggiorazione della retribuzione di parte variabile. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto all'indennità per ferie non godute e all'indennità di sostituzione prevista dal CCNL, ma aveva negato la spettanza della maggiore indennità di posizione parametrata all'incarico di capo dipartimento, qualificando la fattispecie come sostituzione di dirigente di struttura complessa in posizione temporaneamente vacante o assente, e non come sostituzione del direttore di dipartimento. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 8 e 14 del CCNL dirigenza sanitaria e dell'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto sia l'indennità sostitutiva delle ferie non godute sia l'indennità di sostituzione, in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: quanto alle ferie non godute, ha richiamato il principio per cui il dirigente che chieda l'indennità sostitutiva deve provare solo di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie, essendo l'effettiva prestazione lavorativa in quel periodo il fatto costitutivo del diritto; quanto all'indennità di sostituzione, ha affermato che l'art. 18, comma 7, del CCNL ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di sostituzione, mentre il comma 8 disciplina l'affidamento ad interim della struttura temporaneamente priva di titolare senza escludere l'indennità prevista dal comma 7. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 33, commi 8 e 14, CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
invocato dalla ricorrente a fondamento della censura sulla disciplina della sostituzione e del trattamento economico del dirigente sostituto.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ritenuto non ostativo al riconoscimento dell'indennità di sostituzione e dell'indennità per ferie non godute.
art. 18, comma 1, CCNL Area Dirigenza Sanitaria
menzionato dalla Corte territoriale per escludere che la fattispecie integrasse la sostituzione del direttore di dipartimento.
art. 18, comma 7, CCNL Area Dirigenza Sanitaria
ritenuto dalla Corte di cassazione applicabile in via generale a ogni ipotesi di sostituzione, con conseguente spettanza dell'indennità prevista.
art. 18, comma 8, CCNL Area Dirigenza Sanitaria
"le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico"
qualificato come norma di chiusura della disciplina della sostituzione, che consente l'affidamento ad interim senza escludere il trattamento indennitario previsto dal comma 7.
art. 21, comma 13, CCNL 5.12.1996 area dirigenza medica e veterinaria
richiamato indirettamente nella giurisprudenza precedente evocata dalla Corte per affermare l'irrinunciabilità delle ferie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, il dirigente che ne chieda il pagamento deve provare di aver effettivamente lavorato nei giorni destinati al riposo; tale attività lavorativa costituisce il fatto costitutivo del diritto all'indennità.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale non esclude, di per sé, il riconoscimento di indennità espressamente previste dalla disciplina collettiva per specifiche ipotesi di sostituzione.
- Nella disciplina contrattuale della dirigenza sanitaria, la previsione che consente l'affidamento ad interim di una struttura temporaneamente priva di titolare opera come norma di chiusura e non elimina automaticamente il diritto all'indennità di sostituzione prevista dalla norma generale.
- Ai fini della qualificazione della sostituzione, occorre distinguere tra sostituzione del direttore di dipartimento e affidamento temporaneo di una struttura complessa: la mera presenza di più strutture complesse non basta a integrare la figura del dipartimento.
- Quando la fattispecie concreta è correttamente sussunta nella disciplina contrattuale della sostituzione, non è consentito negare il trattamento indennitario sulla sola base dell'incarico ad interim, salvo una previsione espressa di esclusione.
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