Cassazione Penale, Ordinanza n. 17425/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non superassero il vaglio di ammissibilità perché dirette a contestare il merito della ricostruzione probatoria e la valutazione delle prove già compiute dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado resa in rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere per il solo capo di tentata violenza privata e confermato nel resto la condanna. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla configurabilità del concorso di persone e alla mancata valutazione di alcuni motivi di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si risolvevano in critiche di merito alle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito e in una richiesta di diversa lettura delle risultanze, non ammissibile in sede di legittimità. È stato anche richiamato il principio per cui non sono deducibili censure sulla motivazione diverse dalla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali della decisione.
Norme richiamate
è richiamata la tentata estorsione come uno dei reati oggetto di conferma della condanna, senza specifiche questioni interpretative sulla norma
è richiamata la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, senza specifiche questioni di diritto sostanziale trattate nel merito
è richiamata la tentata violenza privata, per la quale la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere
è richiamata l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci tra i capi di imputazione contestati
il ricorso viene scrutinato nei limiti dei motivi deducibili in cassazione, con esclusione delle censure che mirano a una rivalutazione del merito o della prova
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione dell'attendibilità delle prove.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è confinato alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; restano escluse le doglianze che attaccano la mera persuasività, completezza o puntualità del ragionamento del giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura delle risultanze di fatto già esaminate e motivatamente apprezzate dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo coerente delle ragioni della decisione.
- La configurabilità del concorso di persone e la qualificazione giuridica delle condotte, se adeguatamente motivate in appello, non possono essere rimesse in discussione in cassazione attraverso mere contestazioni fattuali.
Come è indicizzato
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