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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36595/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una società cliente di banca aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità di addebiti su conto corrente relativi a interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, nonché la nullità di una serie di contratti derivati swap stipulati nel tempo con la banca. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda; la Corte d'appello, con sentenza parziale, aveva invece escluso la nullità di diversi swap successivi e aveva ritenuto dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'importo poi riconosciuto a credito della cliente con sentenza definitiva. La cliente ha proposto ricorso principale per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 342 e 112 c.p.c., sostenendo che la banca non aveva censurato in appello la nullità dei singoli swap successivi dichiarata dal primo giudice; 2) violazione delle norme sull'interpretazione e sul collegamento negoziale, contestando l'esclusione del collegamento tra tutti i contratti swap; 3) vizio di motivazione e omessa pronuncia, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la doglianza sulla mancata informazione circa il significato e le conseguenze della dichiarazione di 'operatore qualificato'; 4) falsa applicazione dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/98, assumendo che la qualità di operatore qualificato non esonerasse la banca dagli obblighi di correttezza, buona fede e dal proporre strumenti validi e idonei allo scopo, con contestazioni su inidoneità degli swap, vendita aliud pro alio, mancanza di accordo e indeterminatezza dell'oggetto. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la domanda di interessi ex d.lgs. 231/2002 fosse inammissibile o comunque infondata perché tale disciplina non si applica alla ripetizione di indebito; la Corte di cassazione ha esaminato anche tale motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo, accolto il quarto motivo del ricorso principale e accolto il ricorso incidentale della banca. In particolare, ha affermato che la banca aveva effettivamente censurato in appello la statuizione di primo grado sulla forma scritta dei singoli ordini swap, che il dedotto collegamento negoziale tra i contratti era questione di fatto non adeguatamente censurata, e che la censura sull'informativa relativa alla qualifica di operatore qualificato era inammissibile perché la doglianza in appello era diversa da quella proposta in primo grado. Ha invece ritenuto fondata la censura della cliente nella parte in cui la Corte d'appello aveva utilizzato la qualifica di operatore qualificato per escludere in radice tutte le doglianze sulla validità e sull'idoneità degli swap, poiché tale qualifica non esonera l'intermediario dall'obbligo di proporre contratti validi né da eventuali inadempimenti diversi dagli obblighi informativi tipici. Sul ricorso incidentale, la Cassazione ha stabilito che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 si applicano solo alle transazioni commerciali e non all'azione di ripetizione dell'indebito; pertanto, la domanda di interessi ex decreto era infondata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve censurare specificamente la statuizione impugnata; nel caso concreto la Corte ha verificato che la banca aveva comunque contestato il punto relativo alla forma dei singoli ordini swap.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta non pertinente rispetto alla diversa censura effettivamente coltivata in appello.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è apparsa meramente apparente, perché la risposta del giudice di merito era pertinente alla censura effettivamente dedotta.

  • artt. 1321, 1322, 1323 e 1362 c.c.

    Il collegamento negoziale richiede accertamenti in fatto e una corretta interpretazione della volontà contrattuale; la censura in cassazione era però generica e inammissibile.

  • art. 21 T.U.F.

    Sono richiamati gli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza dell'intermediario, ma la doglianza concreta è stata dichiarata inammissibile per difetto di corrispondenza tra i gradi di giudizio.

  • art. 31 reg. Consob n. 11522/98

    La qualifica di operatore qualificato esonera dagli specifici obblighi informativi verso l'investitore, ma non dall'obbligo di proporre contratti validi o di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamata come base della nullità dei contratti derivati per indeterminatezza dell'oggetto, doglianza che la Corte di legittimità ha ritenuto non assorbita dalla qualifica di operatore qualificato.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori ivi previsti si applicano solo ai pagamenti corrispettivi di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA; non alla ripetizione di indebito.

  • art. 2, lett. a, d.lgs. 231/2002

    Definisce le transazioni commerciali come contratti tra imprese o tra imprese e PA aventi a oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro prezzo.

  • art. 4 d.lgs. 231/2002

    La disciplina sui termini di pagamento automatici è funzionale alle transazioni commerciali e non alla restituzione di somme indebitamente versate.

Massime di principio

  • L'esistenza di un collegamento negoziale tra più contratti è un accertamento di fatto: in cassazione può essere censurato solo denunciando specifici vizi di motivazione o violazioni di legge realmente pertinenti, non con affermazioni generiche sulla volontà comune delle parti.
  • La qualifica di investitore professionale o operatore qualificato incide sugli obblighi informativi dell'intermediario, ma non lo sottrae al controllo sulla validità del contratto né agli obblighi di correttezza nell'esecuzione del rapporto; restano quindi proponibili doglianze su nullità del prodotto, indeterminatezza dell'oggetto e inadempimento diverso dal difetto informativo tipico.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 si applicano soltanto alle transazioni commerciali aventi natura corrispettiva; non possono essere estesi all'azione di ripetizione dell'indebito, che ha causa restitutoria e non sinallagmatica.
  • Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia o motivazione apparente non è fondata se il giudice di merito ha comunque preso posizione sulla questione effettivamente dedotta, anche quando la parte ne prospetti una diversa formulazione rispetto a quella risultante dagli atti dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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